Assegnazione in natura del bene ex art. 178 cod. civ. e tutela dell’impresa familiare (Cass. civ. Sez. 2 n. 21412 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel regime di comunione legale, i beni destinati all’esercizio dell’impresa di uno dei coniugi, costituita dopo il matrimonio, rientrano nella c.d. comunione de residuo ex art. 178 cod. civ., a prescindere dal titolo di acquisto (anche per successione o accessione) e da eventuali dichiarazioni dell’altro coniuge all’atto dell’acquisto. Detta disciplina non si applica ai beni personali ex art. 179, comma 1, lett. d), cod. civ., che riguarda esclusivamente i beni destinati all’esercizio della professione intellettuale. Allo scioglimento della comunione legale, all’altro coniuge spetta, in luogo dell’attribuzione di un diritto reale sui beni aziendali, un diritto di credito pari al 50% del valore dell’azienda, quale complesso organizzato, al netto delle passività.
Il Fatto
A seguito della separazione personale, l’ex moglie di un imprenditore agricolo conveniva in giudizio l’uomo per ottenere la divisione dei beni già oggetto di comunione legale, tra cui il fabbricato adibito ad agriturismo, costruito dal marito su terreno a lui pervenuto per successione, e alcuni terreni agricoli acquistati in costanza di matrimonio. Il Tribunale e la Corte d’appello di Trento, in parziale accoglimento delle domande, riconducevano detti beni alla c.d. comunione de residuo ex art. 178 cod. civ., assegnando però il fabbricato agrituristico alla ex moglie, con ciò precludendo al marito la prosecuzione dell’attività d’impresa.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, nel rigettare i motivi concernenti la natura personale dei beni, ha confermato che l’edificio realizzato dal coniuge sul proprio fondo personale è, per effetto dell’accessione ex art. 934 cod. civ., proprietà esclusiva di quest’ultimo, ma la sua destinazione all’impresa ne determina l’inclusione nella comunione de residuo ex art. 178 cod. civ., non essendo richiesto che l’acquisto sia stato specificamente finalizzato a tale scopo.
Quanto ai terreni, la Corte ha ribadito la netta distinzione tra i beni destinati all’esercizio dell’impresa e quelli strumentali alla professione intellettuale, di cui all’art. 179, comma 1, lett. d), cod. civ.. L’attività di imprenditore agricolo, anche se svolta in forma di coltivatore diretto, non è equiparabile alla professione liberale, con la conseguenza che la dichiarazione dell’altro coniuge all’atto dell’acquisto non può escludere i beni dalla comunione differita.
Il motivo di ricorso relativo all’assegnazione dell’immobile, pur rubricato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., è stato riqualificato come violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., atteso il contenuto sostanziale della censura. La Corte ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 15882 del 2022, secondo cui, in caso di impresa facente capo ad un solo coniuge e ricadente nella comunione de residuo, all’altro coniuge spetta un diritto di credito pari al 50% del valore dell’azienda, quale complesso organizzato, e non già l’attribuzione di un diritto reale sui singoli beni aziendali, che ne comporterebbe lo smembramento e ne minaccerebbe la sopravvivenza.
La sentenza impugnata è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte d’appello di Trento, in diversa composizione, perché provveda allo scioglimento della comunione de residuo in applicazione dei suddetti principi di diritto.
Nota della Redazione
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