Vincolo di destinazione dei beni dei disciolti enti ospedalieri e inusucapibilità (Cass. civ. Sez. 2 n. 20534 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
I beni mobili e immobili che, alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 502/1992, erano compresi nel patrimonio dei comuni con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali, già appartenenti a enti ospedalieri disciolti per effetto della legge n. 833/1978, sono trasferiti ope legis al patrimonio delle aziende sanitarie e ospedaliere, senza necessità di alcun atto ricognitivo o traslativo, con provvedimento del presidente della giunta regionale che costituisce solo titolo per la trascrizione. Il vincolo di destinazione impresso dall’art. 66, comma 1, lett. b), legge n. 833/1978 e dall’art. 5 d.lgs. n. 502/1992 riguarda tutti i beni, anche quelli da reddito, a prescindere dalla loro effettiva destinazione al pubblico servizio ospedaliero, e non può essere limitato o escluso da un verbale di acquisizione. Trattandosi di beni sottratti al commercio e inseriti nel patrimonio indisponibile, essi non sono suscettibili di possesso ad usucapionem.
Il Fatto
Il Comune di Monteforte Irpino conveniva in giudizio la Regione Campania, l’Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino e la ASL di Avellino, chiedendo la disapplicazione del decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 9276 del 1996, con cui erano stati trasferiti all’azienda ospedaliera alcuni terreni che il Comune asseriva essere entrati nel proprio patrimonio senza vincolo di destinazione in forza di un verbale di acquisizione del 1982, formatosi a seguito dello scioglimento del locale ente ospedaliero.
Il Tribunale di Avellino accoglieva la domanda del Comune, dichiarandolo proprietario a titolo originario dei beni. La Corte d’Appello di Napoli, su impugnazione dell’azienda ospedaliera, riformava la decisione, riconoscendo la sussistenza di un vincolo di destinazione legale sui beni e la loro conseguente inusucapibilità. Avverso questa sentenza il Comune proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; l’azienda ospedaliera resisteva con controricorso e ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La S.C. ha esaminato congiuntamente i primi due motivi del ricorso principale, entrambi incentrati sulla corretta interpretazione della normativa in materia di trasferimento del patrimonio degli enti ospedalieri disciolti. La Corte ha ricostruito il quadro normativo di riferimento, osservando che la legge n. 833/1978, all’art. 66, comma 2, lett. b), disponeva il trasferimento al patrimonio del comune dei beni degli enti ospedalieri, ma con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali. Tale vincolo, già anticipato dal divieto di alienazione introdotto dal d.l. n. 264/1974, è stato successivamente confermato e specificato dall’art. 5 d.lgs. n. 502/1992, che ha previsto il trasferimento di “tutti” i beni facenti parte del patrimonio dei comuni con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali al patrimonio delle aziende sanitarie.
La Corte ha precisato che l’operatività del trasferimento discende direttamente dalla norma di legge, avente contenuto immediatamente traslativo, senza che occorra alcun atto ricognitivo. Il provvedimento del presidente della giunta regionale costituisce solo titolo per la trascrizione. Ha quindi escluso che un verbale di acquisizione, come quello del 1982 richiamato dal ricorrente, possa limitare o escludere un vincolo di destinazione impresso dalla legge.
Quanto al terzo motivo, la S.C. ha ribadito il principio, già affermato da precedenti pronunce, secondo cui i beni già appartenenti ai disciolti enti ospedalieri, a decorrere dall’entrata in vigore dell’art. 7 d.l. n. 264/1974, sono sottratti al commercio ed inseriti nel patrimonio indisponibile, con la conseguenza che non sono suscettibili di possesso ad usucapionem, indipendentemente dalla loro effettiva destinazione al pubblico servizio ospedaliero, se non si attiva la procedura di svincolo di cui agli artt. 39 e 40 legge n. 833/1978. Ha così escluso la configurabilità di un’usucapione maturata dal Comune, rilevando che il nuovo testo dell’art. 5 d.lgs. n. 502/1992, che circoscrive il patrimonio indisponibile ai soli beni utilizzati per fini istituzionali, è entrato in vigore solo successivamente.
Quanto al ricorso incidentale, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità per novità della censura, rilevando che la questione dell’indebito ex artt. 2037 e 2038 cod. civ., cui l’azienda aveva fatto riferimento in cassazione, non era stata affrontata nella sentenza impugnata né risultava dedotta nei gradi di merito. Ha inoltre evidenziato il difetto di autosufficienza del ricorso, non avendo la parte indicato l’atto del giudizio di merito in cui la questione era stata prospettata. In definitiva, la S.C. ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale.
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Nota della Redazione
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