Concordato in continuità indiretta: l’affitto d’azienda deve essere funzionalmente e cronologicamente collegato al piano; non basta un contratto risalente (Cass. 22931/2026)
Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, ordinanza n. 22931/2026, pubblicata l’8 luglio 2026 (R.G.N. 20365/2024) — camera di consiglio del 19 giugno 2026, Presidente Massimo Ferro, Relatore Alessandro Farolfi.
Il principio di diritto
“Per la configurazione del concordato preventivo in continuità indiretta, la cui verifica in concreto spetta al giudice del merito, occorre necessariamente che la continuità, implicando la prosecuzione della pregressa attività d’impresa, riguardi, ove sia soltanto parziale, quanto meno una porzione significativa dell’originario nucleo aziendale e che, ove fondata su uno o più contratti di affitto, questi siano funzionalmente collegati alla regolazione della crisi, e quindi strettamente connessi anche sotto il profilo cronologico con la presentazione del piano che accompagna uno specifico ricorso; ne consegue che l’ipotesi prevista dall’art. 84, comma 2, CCII “a qualunque altro titolo”, costituisce una clausola di chiusura per altre fattispecie, ulteriori rispetto a quelle tipiche descritte dalla stessa disposizione, ma che integrino i medesimi presupposti di chiara funzionalità esplicitati nella prima parte della disposizione.”
Il fatto
Una s.r.l. in liquidazione otteneva dal Tribunale di Spoleto l’omologazione di un concordato preventivo in continuità (diretta e indiretta), fondata su contratti di affitto d’azienda con versamento di finanza esterna da parte dell’affittuaria. L’INPS e l’Agenzia delle entrate proponevano reclamo ex art. 51 CCII; la Corte d’appello di Perugia lo accoglieva, revocando l’omologa: la continuità diretta era inesistente, risolvendosi nella mera liquidazione di rimanenze di magazzino, mentre l’affitto d’azienda su cui poggiava la continuità indiretta era stato stipulato circa dieci anni prima della domanda, privo di collegamento funzionale con il piano e idoneo a configurare una cessione “blindata” lesiva della par condicio. La società ricorreva per cassazione con tre motivi; INPS e Agenzia resistevano. Nelle more era stata aperta, non ancora definitivamente, la liquidazione giudiziale.
La motivazione
La Corte rigetta il ricorso, essendo assorbente l’infondatezza del primo motivo. L’art. 84, comma 2, CCII ammette la continuità indiretta quando il piano preveda la gestione o la ripresa dell’attività da parte di un soggetto diverso dal debitore, anche in forza di affitto “anche stipulato anteriormente, purché in funzione della presentazione del ricorso”, o “a qualunque altro titolo”. La continuità indiretta non è però fondata sull’affitto “tout court”: occorre una stretta funzionalità, anche cronologica, tra il contratto e la proposta concordataria, tale da risultare indicata nel contratto o comunque coordinata con il piano in corso di predisposizione. La clausola di chiusura “a qualunque altro titolo” non può svuotare tale requisito: riguarda fattispecie ulteriori, ma che integrino i medesimi presupposti di funzionalità. Nel caso, l’affitto risaliva a circa dieci anni prima, senza alcun riferimento alla specifica crisi: l’accertamento di fatto della Corte d’appello sull’assenza di collegamento funzionale non è sindacabile in sede di legittimità. La ratio, coerente con la Direttiva n. 1023 del 2019, è impedire i concordati “chiusi” che sottraggono la cessione dell’azienda a qualunque meccanismo di competitività (art. 91 CCII, già art. 163-bis l.fall.).
Esito: rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità (euro 10.200 in favore dell’INPS ed euro 10.000 in favore dell’Agenzia delle entrate).
Implicazioni pratiche
Per debitori, attestatori e advisor della crisi d’impresa, la pronuncia traccia il confine della continuità indiretta ex art. 84 CCII. Non basta esibire un contratto di affitto d’azienda per accedere ai benefici della continuità: il contratto deve essere funzionalmente e cronologicamente collegato al piano concordatario, così da risultare strumento della ristrutturazione e non veste di un’operazione liquidatoria. Un affitto risalente — nel caso, di circa dieci anni — stipulato senza riferimento alla crisi non giova. La clausola aperta “a qualunque altro titolo” non è una scorciatoia: copre fattispecie diverse, ma solo se ne ricorrono i medesimi requisiti di funzionalità. La finalità, coerente con la Direttiva n. 1023 del 2019, è impedire cessioni “blindate” che aggirano la competitività (art. 91 CCII) a danno dei creditori. Regola operativa: documentare nel contratto di affitto — o nella relazione ex art. 84 CCII — il nesso con l’imminente piano; un affitto “storico” va accompagnato da elementi che ne provino la funzionalità attuale, pena la riqualificazione della proposta come liquidatoria.
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