Danni da crimini di guerra del Terzo Reich: se è convenuta solo la Germania, competenza secondo le regole ordinarie (Cass. 460/2026)

Corte di Cassazione, Sez. III Civile, ordinanza n. 460 dell’8 gennaio 2026 (R.G.N. 11023/2025) — Presidente Raffaele Gaetano Antonio Frasca, Relatore Paolo Spaziani.

Il principio di diritto

Per le domande risarcitorie proposte nei confronti della Repubblica federale di Germania aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l’umanità commessi dalle forze del Terzo Reich durante la seconda guerra mondiale, ove non sia anche originariamente convenuta un’amministrazione dello Stato italiano, la competenza territoriale si determina secondo le norme ordinarie. L’art. 43 del d.l. n. 36 del 2022, prevedendo che i giudicati di condanna siano eseguiti esclusivamente a valere sul Fondo “Ristori”, non ha fatto venir meno la legittimazione passiva dello Stato estero nei giudizi di cognizione, ma ha introdotto un rimedio operante nella sola fase esecutiva; la notifica all’Avvocatura dello Stato ex comma 6 attribuisce al Ministero dell’Economia e delle Finanze un mero diritto di intervento ad adiuvandum, il cui esercizio, ai sensi dell’art. 7 del R.D. n. 1611/1933, non implica l’applicazione della regola del foro erariale.

Il fatto

Gli attori convenivano dinanzi al Tribunale di Arezzo la sola Repubblica federale di Germania, chiedendo “iure proprio” e “iure hereditatis” il risarcimento dei pregiudizi per i crimini di guerra commessi contro i loro congiunti dall’esercito del Terzo Reich nel 1944. Prima della prima udienza intervenivano la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, eccependo l’incompetenza territoriale del giudice adito in favore del foro erariale.

Il Tribunale di Arezzo, in accoglimento dell’eccezione, dichiarava la propria incompetenza in favore del Tribunale di Firenze, ritenendo lo Stato italiano parte necessaria del giudizio. Gli originari attori proponevano ricorso per regolamento di competenza.

La motivazione

L’art. 43 del d.l. n. 36 del 2022 (conv. dalla l. n. 79 del 2022) ha istituito il Fondo con cui lo Stato italiano si fa carico del “ristoro” dei danni subiti dalle vittime dei crimini del Terzo Reich; le condanne acquistano efficacia esecutiva al passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo, con esclusione delle procedure esecutive nei confronti della Germania. La Corte costituzionale (sent. n. 159/2023), dichiarando non fondata la questione ex art. 24 Cost., ha ravvisato una sorta di espromissione ex lege (art. 1272 c.c.) a contenuto liberatorio, operante però nella sola fase esecutiva, e ha distinto il regime dell’immunità dello Stato estero, che non opera nei giudizi di cognizione per crimini contro l’umanità e opera invece, nei limiti dell’immunità ristretta, nella fase esecutiva.

Ne consegue che l’art. 43 non ha fatto venir meno la legittimazione della Germania ad essere convenuta nel giudizio di cognizione, avendo introdotto un rimedio destinato ad operare solo in executivis. La notifica all’Avvocatura dello Stato prescritta dal comma 6 non rende lo Stato italiano parte sostanziale: attribuisce al Ministero dell’Economia e delle Finanze un mero diritto di intervento ad adiuvandum a sostegno delle ragioni dello Stato estero convenuto. E l’intervento volontario di un’amministrazione statale, per l’eccezione dell’art. 7 del R.D. n. 1611/1933, non comporta l’applicazione del foro erariale. La Corte distingue il caso da quello deciso con la pronuncia n. 7371/2025 (dove lo Stato era convenuto originario, con radicamento nel foro erariale di Roma) e si pone in continuità con l’ordinanza n. 23669/2025. Accolto il primo motivo (assorbito il secondo), dichiara la competenza del Tribunale di Arezzo, fissa il termine di tre mesi per la riassunzione e condanna le amministrazioni statali alle spese.

Implicazioni pratiche

Chi agisce per il risarcimento dei danni da crimini di guerra nazisti radica la competenza secondo le regole ordinarie a condizione di convenire la sola Repubblica federale di Germania: la presenza in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze, chiamato tramite l’Avvocatura dello Stato, vale come intervento ad adiuvandum e non sposta il foro. Se, invece, viene convenuta anche un’amministrazione statale, torna operativa la regola inderogabile del foro erariale. La decisione chiarisce che il Fondo “Ristori” è un meccanismo di soddisfazione destinato alla sola fase esecutiva e non incide sulla titolarità passiva del rapporto nel giudizio di accertamento della responsabilità.

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