Processo tributario: la riassunzione del giudizio interrotto si perfeziona con il solo deposito dell’istanza, senza notifica alle controparti (Cass. 22913/2026)

Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza n. 22913/2026, pubblicata l’8 luglio 2026 (R.G.N. 11419/2018) — adunanza camerale del 2 luglio 2026, Presidente Roberta Crucitti, Relatore Giuliano Tartaglione.

Il principio di diritto

“Nel contenzioso tributario la riassunzione del processo interrotto avviene con il deposito dell’istanza di trattazione al presidente della sezione, da effettuarsi nel termine di sei mesi dal provvedimento che dichiara l’interruzione, gravando sulla segreteria della commissione tributaria l’onere di comunicare alle parti la data della nuova udienza; pertanto, la mancata notifica, da parte dell’istante, dell’istanza di riassunzione non determina l’estinzione del processo.”

Il fatto

L’Agenzia delle entrate notificava a una s.r.l. in liquidazione e ai soci avvisi di accertamento, recuperando a tassazione utili extracontabili ritenuti distribuiti ai soci. Impugnati e riuniti, i ricorsi erano rigettati in primo grado. In appello, la Commissione tributaria regionale della Campania dichiarava l’interruzione del giudizio per la cancellazione della società dal registro delle imprese; i soci depositavano istanza di riassunzione nel termine di legge, ma la C.T.R. dichiarava l’estinzione del giudizio perché l’atto di riassunzione non era stato notificato a tutti i contraddittori necessari. I soci ricorrevano per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione degli artt. 43 e 45 del d.lgs. n. 546 del 1992.

La motivazione

La Corte accoglie il ricorso. L’art. 43, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 prevede che la riassunzione avvenga con la presentazione dell’istanza di trattazione al presidente di sezione, nel termine di sei mesi dalla dichiarazione di interruzione; il comma 3 pone a carico della segreteria l’onere di comunicare alle parti, anche a quella colpita dall’evento, la data della nuova udienza. La specialità del rito tributario detta una sequenza procedimentale a carattere officioso — il presidente fissa l’udienza e nomina il relatore, la segreteria comunica la data — incompatibile con la disciplina, di natura più accentuatamente dispositiva, dell’interruzione nel processo civile, sicché non opera la norma di rinvio di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. cit. Ai fini della tempestiva prosecuzione rileva quindi solo la data di deposito dell’istanza, gravando gli oneri successivi sulla segreteria: non può dichiararsi l’estinzione per la mancata notifica dell’istanza alle controparti (Cass. n. 25363 del 2018; Cass. n. 12672 del 2015; Cass. n. 11661 del 2021). La C.T.R. non ha fatto corretta applicazione di tali principi. La sentenza è cassata con rinvio.

Esito: accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, Sezione Staccata di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese.

Implicazioni pratiche

Per il contenzioso tributario, la pronuncia mette al riparo il contribuente da un’insidia procedurale. Dopo l’interruzione del giudizio, la riassunzione si perfeziona con il solo deposito dell’istanza di trattazione presso la segreteria, entro sei mesi dalla dichiarazione di interruzione: non occorre notificarla alle controparti. La sequenza è officiosa: il presidente fissa l’udienza e nomina il relatore, la segreteria comunica la data. È un regime diverso e più garantista rispetto al processo civile, dove la riassunzione ha natura dispositiva e va notificata. Per il difensore la regola operativa è netta: presidiare il termine semestrale di deposito è sufficiente; l’omessa notifica dell’atto di riassunzione alle altre parti non determina l’estinzione del processo. Chi si veda opporre l’estinzione per difetto di notifica ha un solido motivo di ricorso.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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