Responsabilità disciplinare del notaio (art. 28 legge notarile): l’illecito si consuma al rogito; la successiva conferma dell’atto nullo non estingue la punibilità (Cass. 22902/2026)

Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile, sentenza n. 22902/2026, pubblicata l’8 luglio 2026 (R.G.N. 11168/2024) — camera di consiglio del 4 giugno 2026, Presidente Francesco Maria Cirillo, Relatore Valeria Pirari.

Il principio di diritto

“L’illecito disciplinare del notaio di cui all’art. 28, comma 1, n. 1, della legge notarile, avendo carattere istantaneo, si consuma nel momento in cui è ricevuto l’atto affetto da nullità; la sopravvenuta eliminazione della causa di nullità mediante conferma dell’atto (nella specie, ai sensi dell’art. 29, comma 1-ter, della legge n. 52 del 1985) non incide sul momento consumativo dell’illecito e assume rilevanza esclusivamente ai fini della valutazione della gravità della condotta.”

Il fatto

La Commissione Amministrativa Regionale di Disciplina della Lombardia prosciolse un notaio incolpato ai sensi dell’art. 28, comma 1, n. 1, della legge notarile, per aver ricevuto nel 2019 un atto di compravendita immobiliare privo della dichiarazione di conformità catastale, richiesta a pena di nullità dall’art. 29, comma 1-bis, della legge n. 52 del 1985; l’atto era stato poi confermato nel 2021 ai sensi del comma 1-ter dello stesso articolo. La Corte d’appello di Milano respinse il reclamo dell’Archivio notarile distrettuale di Como e del Ministero della Giustizia, ritenendo che la conferma sanasse la nullità e facesse venir meno la responsabilità disciplinare. Archivio notarile e Ministero ricorrevano per cassazione con un unico motivo; il notaio resisteva con controricorso.

La motivazione

La Corte accoglie il ricorso. Il divieto posto dall’art. 28, comma 1, n. 1, della legge notarile — di ricevere atti “espressamente proibiti dalla legge” — copre ogni vizio che dia luogo a nullità assoluta dell’atto, e l’illecito disciplinare ha carattere istantaneo: si consuma nel momento in cui il notaio roga l’atto nullo. La successiva conferma dell’atto ex art. 29, comma 1-ter, della legge n. 52 del 1985, pur eliminando la causa di nullità ai fini privatistici, non incide sul momento consumativo dell’illecito disciplinare e rileva soltanto ai fini della gravità della condotta (Cass. n. 9868 del 2025; Cass. n. 26290 del 2025; Cass. n. 641 del 2023): nessuna disposizione esclude che gli atti confermabili integrino la violazione dell’art. 28. La Corte esclude anche il prospettato dubbio di legittimità costituzionale: le finalità della disciplina delle nullità urbanistiche — dove l’art. 47 T.U. edilizia esclude espressamente la responsabilità in caso di conferma — sono eterogenee rispetto a quelle dell’art. 29 (contrasto all’evasione fiscale), e proprio l’assenza, per la conformità catastale, di una previsione analoga all’art. 47 conferma l’irrilevanza disciplinare della conferma. La sentenza è cassata con rinvio.

Esito: accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese.

Implicazioni pratiche

Per i notai, la pronuncia ribadisce un principio severo e ormai consolidato: la responsabilità disciplinare ex art. 28 della legge notarile per il ricevimento di un atto nullo si consuma al momento del rogito e ha carattere istantaneo. La possibilità di confermare l’atto ex art. 29, comma 1-ter, della legge n. 52 del 1985 — in caso di omessa dichiarazione di conformità catastale — opera sul piano privatistico, recuperando l’atto, ma non estingue la punibilità disciplinare: incide solo sulla gravità della condotta. Il notaio non può contare sulla sanatoria successiva per andare esente da responsabilità, poiché il giudizio di disvalore si cristallizza alla stipula, quando le parti si affidano al suo ministero. La differenza con le nullità urbanistiche — dove l’art. 47 T.U. edilizia esclude espressamente la responsabilità in caso di conferma — conferma, a contrario, che per la conformità catastale la conferma resta disciplinarmente irrilevante. Regola operativa: la conformità catastale va verificata e dichiarata al momento del rogito; l’atto di conferma sana il contratto, non la posizione disciplinare del notaio.

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