Ricongiunzione presso la Cassa ragionieri: niente reddito convenzionale se il contributo minimo non è stato pagato (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 22308 del 29.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pensione di vecchiaia erogata dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, la determinazione del diritto e della misura della pensione unica derivante dalla ricongiunzione dei periodi assicurativi è regolata dalle norme in vigore nella gestione presso la quale si accentra la posizione assicurativa, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 45 del 1990. Il criterio del reddito convenzionale, commisurato al contributo soggettivo minimo versato, previsto dall’art. 50, comma 3, del Regolamento di esecuzione della Cassa, opera esclusivamente per gli anni per i quali il contributo soggettivo minimo sia stato effettivamente pagato dall’iscritto nel periodo compreso tra il 1963 e il 1991. Detta previsione, in quanto derogatoria dei criteri generali e correlata al passaggio al sistema contributivo, è legittima espressione dell’autonomia gestionale della Cassa e non può essere estesa oltre i casi puntualmente identificati, né la sua mancata applicazione integra un’arbitraria disparità di trattamento rispetto a chi abbia maturato il diritto sulla base del versamento effettivo.
Il Fatto
Il lavoratore, iscritto alla Cassa ragionieri, aveva richiesto la riliquidazione della quota retributiva della pensione di vecchiaia, decorrente dal primo settembre 2011, domandando che fossero valorizzati secondo il criterio del reddito convenzionale i contributi versati alla Gestione commercianti dell’INPS per gli anni dal 1970 al 1984 e successivamente ricongiunti presso la Cassa, con il pagamento di maggiorazioni e interessi. Sia il Tribunale sia la Corte d’appello di Firenze avevano rigettato la domanda, ritenendo il criterio invocato applicabile solo in presenza dell’effettivo versamento del contributo soggettivo minimo alla Cassa. Avverso la sentenza d’appello il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 5 della legge n. 45 del 1990 e dell’art. 50 del Regolamento di esecuzione della Cassa.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente escluso i profili di inammissibilità del ricorso eccepiti dalla Cassa controricorrente, ritenendo soddisfatti i requisiti di specificità, in coerenza con la loro funzione e non come orpello formalistico, secondo il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 8950 del 2022. Ha inoltre chiarito che il richiamo al Regolamento della Cassa non integra una surrettizia violazione di un atto di autonomia privata, poiché le doglianze si incentrano sulla violazione della norma primaria, che il Regolamento è chiamato a integrare e specificare.
Nel merito, la Corte ha ricostruito il quadro normativo, osservando che l’art. 5, comma 1, della legge n. 45 del 1990 parametra la pensione unica derivante dalla ricongiunzione alle norme vigenti nella gestione di accentramento, individuata nella Cassa ragionieri. L’art. 50, comma 2, del Regolamento commisura la quota retributiva al 2% della media degli ultimi ventiquattro redditi professionali dichiarati ai fini IRPEF, mentre il comma 3 introduce la deroga del reddito convenzionale per i soli anni in cui sia stato pagato il contributo soggettivo minimo.
Proprio tale condizione, ha rilevato la Corte, non ricorreva nel caso di specie, poiché il ricorrente non aveva versato il contributo minimo alla Cassa nel periodo considerato, avendo invece contribuito alla Gestione commercianti sulla base dei redditi effettivi. La disposizione regolamentare, in quanto derogatoria e correlata al passaggio al sistema contributivo di calcolo delle pensioni, è stata ritenuta legittima espressione dell’autonomia gestionale della Cassa, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 509 del 1994, e non suscettibile di applicazione analogica o estensiva.
La Corte ha infine escluso la configurabilità di un’arbitraria disparità di trattamento tra la posizione di chi ha ricongiunto contributi versati ad altra gestione sulla base dei redditi effettivi e quella di chi ha versato alla Cassa il contributo minimo prima del 1991, trattandosi di situazioni eterogenee. Ne è conseguito il rigetto del ricorso, con compensazione delle spese per la novità e la complessità della questione e dichiarazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Nota della Redazione
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