Pensioni dei professionisti: regime di calcolo e prescrizione decennale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14606 del 30.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di prestazioni pensionistiche erogate dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994, per i trattamenti maturati prima del 1° gennaio 2007 il parametro di riferimento è il regime originario dell’art. 3, comma 12, legge n. 335 del 1995 e non trovano applicazione le modifiche in peius introdotte da atti e provvedimenti degli enti prima dell’attenuazione del pro rata operata dall’art. 1, comma 763, legge n. 296 del 2006, come interpretato dall’art. 1, comma 488, legge n. 147 del 2013. Ove sia in contestazione l’ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla prescrizione decennale dell’art. 2946 cod. civ., non a quella quinquennale dell’art. 2948, n. 4, cod. civ., che presuppone la liquidità e l’esigibilità del credito. La inammissibilità del ricorso per conformità alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ. comporta la condanna del ricorrente alla somma di cui all’art. 96, comma 4, cod. proc. civ. anche in assenza di attività difensiva degli intimati.

Il Fatto

La sentenza di primo grado, confermata dalla Corte d’appello di Venezia, aveva accolto la domanda di un professionista, proseguita dai suoi eredi, condannando la cassa previdenziale convenuta alla riliquidazione della pensione di vecchiaia goduta dal luglio 2005. Il ricalcolo riguardava la quota «reddituale», relativa all’anzianità maturata entro il 31 dicembre 2003, da determinare con il criterio vigente prima del regolamento adottato dall’ente il 14 luglio 2004. La cassa era stata inoltre condannata al pagamento delle differenze sui ratei, nei limiti della prescrizione decennale.

Avverso la pronuncia di appello la cassa ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, mentre l’originario ricorrente è rimasto intimato. Dopo la proposta di definizione accelerata, l’ente ha depositato istanza di decisione e memoria; è stata quindi fissata l’adunanza camerale.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi, entrambi già valutati nella proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ. e ritenuti infondati dalla costante giurisprudenza. Sul primo, la pronuncia impugnata risulta conforme al principio per cui, per i trattamenti maturati prima del 1° gennaio 2007, il parametro è il regime originario dell’art. 3, comma 12, legge n. 335 del 1995.

Non trovano quindi applicazione le modifiche in peius per gli assicurati introdotte dagli enti prima dell’attenuazione del pro rata conseguente alla riformulazione dell’art. 1, comma 763, legge n. 296 del 2006, come interpretata dall’art. 1, comma 488, legge n. 147 del 2013. Il Collegio richiama sul punto la linea inaugurata dalle Sezioni Unite n. 17742 del 2015 e seguita da numerose pronunce successive.

Quanto al secondo motivo, la Corte conferma il regime prescrizionale decennale. La prescrizione quinquennale dell’art. 2948, n. 4, cod. civ., come quella dell’art. 129 del r.d.l. n. 1827 del 1935, presuppone la liquidità e l’esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell’assicurato. Quando invece è in contestazione l’ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi ricade nella prescrizione ordinaria decennale dell’art. 2946 cod. civ.

Nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ. la ricorrente non ha prospettato argomenti idonei a rimettere in discussione l’indirizzo univoco della giurisprudenza, neppure sotto il profilo della tenuta costituzionale dell’interpretazione adottata. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., senza provvedere sulle spese per la mancata costituzione di controparte.

Poiché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta, il Collegio ha applicato l’art. 96, comma 4, cod. proc. civ., condannando la ricorrente al pagamento della somma di Euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende. La condanna opera, secondo le Sezioni Unite n. 27195 e n. 27433 del 2023, anche se nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva, avendo la previsione funzione deterrente e sanzionatoria degli atti processuali meramente defatigatori. È stata infine data atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato ulteriore ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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