Giudice di rinvio vincolato ai presupposti di fatto della sentenza rescindente (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13189 del 18.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice di rinvio non può rimettere in discussione i profili che hanno costituito il presupposto logico-giuridico della sentenza di legittimità, poiché essi formano oggetto di giudicato implicito ed interno. Ove la disdetta unilaterale del contratto collettivo, intervenuta prima della scadenza del termine di durata, sia stata presupposta come pacifica nella sentenza rescindente, il giudice di rinvio deve pronunciarsi sulla sua validità ed efficacia, non sulla sua esistenza storica. L’omessa pronuncia su tale questione integra nullità della sentenza per violazione degli artt. 383, 394, 112 e 115 c.p.c.
Il Fatto
Alcuni lavoratori, dipendenti di una struttura sanitaria titolare di una residenza sanitaria assistenziale, adivano il Tribunale per far accertare l’inapplicabilità del CCNL sottoscritto nel 2012, non firmato dal sindacato cui erano iscritti, e rivendicare l’applicazione del precedente contratto del 2004, che prevedeva la propria vigenza fino alla stipulazione di un nuovo accordo.
Il Tribunale rigetta la domanda e la Corte d’Appello conferma. La Cassazione, con la sentenza rescindente, accoglie il quarto motivo e cassa con rinvio. In sede di rinvio la Corte territoriale accoglie le domande originarie dei lavoratori, dichiarando non applicabile il contratto del 2012. La società ricorre nuovamente per cassazione.
La Motivazione della Corte
L’unico motivo denuncia nullità della sentenza per violazione degli artt. 383, 394, 112 e 115 c.p.c., per avere il giudice di rinvio omesso di pronunciarsi sulla questione della disdetta unilaterale intervenuta prima del verificarsi del termine finale, questione demandata dalla pronuncia rescindente, e per avere trascurato che l’esistenza di quella disdetta era circostanza pacifica.
La Corte ritiene il motivo fondato per quanto di ragione. Gli accertamenti di fatto presupposti dalla sentenza rescindente n. 3671/2021 non possono più essere rimessi in discussione. In quella pronuncia la Corte aveva evidenziato che l’accoglimento del quarto motivo aveva carattere assorbente, poiché gli ulteriori profili postulavano la validità della disdetta, questione da riesaminare in sede di rinvio.
Ne deriva che la sussistenza in fatto della disdetta da parte della società, intervenuta prima della scadenza del termine di durata, non è controversa e deve considerarsi fatto pacifico. I giudici di rinvio non potevano omettere di pronunciarsi sulla validità di quella disdetta adducendo la mancanza di documentazione: la questione riguardava la sua efficacia, non la sua esistenza, essendo stata intimata prima della scadenza del termine qualificato come di durata ed efficacia del contratto collettivo.
Il giudice del rinvio non può rimettere in discussione i profili che hanno costituito il presupposto logico-giuridico della sentenza di legittimità, formando oggetto di giudicato implicito ed interno, poiché il loro riesame porrebbe nel nulla o limiterebbe gli effetti della sentenza di cassazione, in contrasto col principio della loro intangibilità (Cass. ord. n. 7656/2011). Il fatto che fosse intervenuta disdetta mediante comunicazione del 29/06/2012 era già dato per pacifico dalla Corte d’Appello nella prima sentenza, come ricordato nella stessa pronuncia rescindente.
La sentenza impugnata è pertanto cassata con rinvio, per la decisione sia della predetta questione sia delle altre questioni oggetto dei tre motivi dell’originario ricorso dichiarati assorbiti, alla luce delle deduzioni e prove già formulate dalle parti. Il giudice di rinvio regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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