Espulsione dello straniero: la pericolosità sociale non si presume dalla condanna penale, ma va accertata in concreto e all’attualità (Cass. 22869/2026)

Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, ordinanza n. 22869/2026 (deposito 2026) – Espulsione dello straniero e accertamento in concreto della pericolosità sociale.

Il principio di diritto

In materia di immigrazione, in ipotesi di condanna penale del cittadino straniero non opera alcun automatismo ostativo ne’ ricorre una presunzione assoluta di pericolosità sociale: la pericolosità deve essere accertata in concreto e all’attualità, in applicazione del principio, anche di fonte unionale, secondo cui, a fronte dell’esercizio di diritti umani fondamentali e di rilievo costituzionale, si impone un ragionevole e proporzionato bilanciamento tra gli interessi coinvolti.

Il fatto

Il Giudice di pace rigettava il ricorso di un cittadino straniero avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto, fondato sulla sua pericolosità sociale desunta da una condanna penale in materia di stupefacenti. Lo straniero ricorreva per cassazione con due motivi, deducendo, in particolare, la mancanza di una motivazione in concreto sulla pericolosità sociale e l’omesso esame della documentazione prodotta (attestati, relazioni sul percorso trattamentale, provvedimenti di concessione di permessi premio), idonea a escludere l’attualità della pericolosità.

La motivazione

Il secondo motivo, logicamente preliminare in quanto afferente a un vizio del provvedimento, e’ fondato. La pericolosità sociale dello straniero non può essere presunta in via automatica dalla condanna penale, ma va accertata in concreto e all’attualità, con valutazione individualizzata e bilanciamento ragionevole e proporzionato tra gli interessi in gioco, secondo i criteri del diritto vivente anche di matrice sovranazionale. Nella specie, il Giudice di pace non ha motivato sulla pericolosità del ricorrente, presumendola sulla scorta del precedente penale in materia di stupefacenti, senza una verifica attuale e concreta e senza tenere conto del percorso di rieducazione intrapreso, anche nel corso dell’esecuzione della pena. Il primo motivo resta assorbito.

Esito: la Corte accoglie il secondo motivo, assorbito il primo, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Giudice di pace, in diversa composizione, anche per le spese.

Implicazioni pratiche

Nel contenzioso sull’espulsione, il precedente penale – anche in materia di stupefacenti – non basta a fondare la pericolosità sociale: il giudice deve compiere una valutazione individualizzata e attuale, ponderando gli elementi che depongono per il superamento della pericolosità (percorso rieducativo, permessi premio, attestati) e bilanciando in modo proporzionato i diritti fondamentali coinvolti. Per la difesa, e’ decisivo allegare e documentare il percorso trattamentale e censurare la motivazione meramente presuntiva; per l’amministrazione e il giudice, la motivazione deve dare conto in concreto dell’attualità della pericolosità, pena la cassazione del provvedimento.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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