Il calcolo errato dell’aumento per l’aggravante non rende illegale la pena patteggiata (Cass. pen. Sez. 3 n. 5782 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione esclusivamente per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica e all’illegalità della pena. La pena determinata a seguito dell’erroneo calcolo dell’aumento per una circostanza aggravante è illegittima ma non illegale, ove risulti compresa nella cornice edittale prevista per il reato. La determinazione della pena sulla base di un computo intermedio violato non rientra pertanto tra i motivi di ricorso ammessi dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.. È irrilevante anche l’omessa motivazione sui singoli passaggi che hanno condotto alla pena concordata, atteso che il giudice ha il potere-dovere di controllare la correttezza giuridica del patto e la congruità della pena richiesta.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., aveva applicato a cinque imputati la pena di anni tre, mesi due di reclusione ed euro 10.000 di multa ciascuno per il delitto di cui all’art. 73, commi 4 e 6, e art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990. Quattro imputati ricorrevano per cassazione deducendo l’illegalità della pena, poiché l’aumento applicato per la circostanza aggravante era stato commisurato in misura eccedente il limite massimo dei due terzi previsto dalla legge. Il quinto imputato censurava la mancata motivazione in ordine alla pena base, ritenuta superiore al minimo edittale.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente ricordato che l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, ha delimitato il sindacato di legittimità sulla sentenza di patteggiamento, circoscrivendolo a quattro tassative ipotesi: vizi del consenso, difetto di correlazione, erronea qualificazione giuridica e illegalità della pena. Il motivo dedotto dai ricorrenti, relativo all’erroneo computo dell’aumento per la circostanza aggravante, non rientra in alcuna di tali ipotesi. La pena determinata sulla base di un calcolo errato dell’aumento è, infatti, illegittima ma non illegale, dovendosi intendere per illegale soltanto quella che si colloca al di fuori del sistema sanzionatorio delineato dal codice penale, perché diversa per genere, specie o quantità da quella positivamente prevista.
La Suprema Corte ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 877 del 2023, secondo cui la pena patteggiata è illegale solo quando ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti cod. pen. ovvero i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nulla rilevando che i passaggi intermedi del calcolo siano stati compiuti in violazione di legge. Nel caso di specie, la pena concordata, pari ad anni tre mesi due di reclusione ed euro 10.000 di multa, rientrava nella cornice edittale prevista dall’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990, che contempla la reclusione da due a sei anni e la multa da euro 5.164 a euro 77.468.
Quanto al motivo dedotto dal quinto ricorrente, la Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato, osservando che quando le parti si accordano sulla qualificazione giuridica, sulla concorrenza di circostanze e sull’entità della pena, il giudice ha il potere e il dovere di verificare la correttezza giuridica del patto e la congruità della sanzione. Tale controllo è stato effettuato e la mancanza di motivazione sui singoli passaggi che hanno condotto alla pena finale non è deducibile in cassazione, non essendo tale ipotesi contemplata dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen..
I ricorsi sono stati pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, quantificata in euro tremila.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 23 c.p. – Reclusione
- Art. 444 c.p.p. – Applicazione della pena su richiesta
- Art. 448 c.p.p. – Provvedimenti del giudice