Sentenze della Corte dei conti: il ricorso in Cassazione è ammesso solo per motivi di giurisdizione, non per errori di giudizio (Cass. SU 23077/2026)

Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, ordinanza n. 23077/2026, data di pubblicazione 12 luglio 2026 (R.G.N. 27059/2024) – Primo Presidente Pasquale D’Ascola, Relatore Fabrizio Amendola.

Il principio di diritto

Il cattivo esercizio della propria giurisdizione da parte del giudice, che decide la controversia nell’alveo dell’esatto perimetro dei suoi poteri, ma applica malamente le regole di giudizio ed erroneamente nega la tutela richiesta, si qualifica come un errore interno. Quand’anche tale errore porti a negare tutela alla situazione giuridica fatta valere, statuendo in facto ed in iure o anche solo con pronuncia di rito, la fattispecie esula dal controllo sul corretto esercizio della giurisdizione, affidato al giudice di legittimità.

Il fatto

La Seconda sezione giurisdizionale centrale d’appello della Corte dei conti, riformando la decisione di primo grado, condannava un direttore generale della sanità di una Regione al risarcimento del danno erariale indiretto (oltre 174.000 euro), per colpa grave, per essersi sottratto all’attuazione di provvedimenti giurisdizionali dotati di forza esecutiva, in un procedimento relativo all’esecuzione di una decisione giudiziale in ambito sanitario, poi seguito da una condanna dell’Amministrazione regionale accertata in sede amministrativa.

Il soccombente ricorreva per cassazione ai sensi dell’art. 362 c.p.c., deducendo eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera riservata al legislatore: in assenza di una norma di legge cui conformare la propria condotta, il giudice contabile avrebbe “creato” una regola, attribuendo a provvedimenti giurisdizionali ancora sub iudice la medesima efficacia vincolante propria della legge.

La motivazione

Le Sezioni Unite dichiarano il ricorso inammissibile, in conformità alla proposta di definizione ex art. 380-bis c.p.c. Contro le sentenze della Corte dei conti (e del Consiglio di Stato) il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per motivi inerenti alla giurisdizione (art. 111, comma 8, Cost.): la Corte è organo regolatore della giurisdizione, non garante ultimo della nomofilachia. L’“eccesso di potere giurisdizionale” è ravvisabile solo nelle ipotesi di difetto assoluto (invasione della sfera del legislatore o della discrezionalità amministrativa, o arretramento) o relativo (violazione dei limiti esterni verso altra giurisdizione).

Non integra un vizio di giurisdizione l’individuazione della regula iuris da parte del giudice mediante l’ordinaria attività interpretativa, anche analogica, del quadro normativo: l’esito di tale interpretazione, corretto o meno, non è sindacabile dalle Sezioni Unite. Nel caso, la Corte dei conti non ha creato una nuova norma, ma ha ravvisato la responsabilità erariale nella condotta di un dirigente pubblico che si è sottratto all’attuazione di provvedimenti giurisdizionali dotati di forza esecutiva. Le censure, che contestano il modo in cui il giudice contabile ha individuato e applicato le regole rilevanti, si risolvono nella denuncia di meri errori di giudizio, attinenti ai limiti interni della giurisdizione e non sindacabili in sede di legittimità.

Esito: la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c., al pagamento di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende, per la conformità tra decisione e proposta di definizione anticipata.

Implicazioni pratiche

Il ricorso in Cassazione contro le sentenze della Corte dei conti e del Consiglio di Stato resta confinato ai soli motivi di giurisdizione: l’errore interpretativo o applicativo del giudice speciale, anche quando incide sull’esito e nega la tutela invocata, è un error in iudicando non sindacabile. Prospettare l’eccesso di potere giurisdizionale per “invasione della sfera del legislatore” non consente di trasformare in questione di giurisdizione ciò che è una critica al merito della decisione. Da segnalare, sul piano processuale, l’esposizione al pagamento in favore della Cassa delle ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c. quando la decisione conferma la proposta ex art. 380-bis.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *