Trasporto transfrontaliero di denaro contante oltre soglia: l’omessa dichiarazione è sanzionabile, esclusa la buona fede (Cass. civ. n. 27347/2025)
Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Civile, ordinanza n. 27347/2025, pubblicata il 13 ottobre 2025 (camera di consiglio dell’8 ottobre 2025), R.G.N. 38384/2019. Presidente Aldo Carrato, Relatore Riccardo Guida.
Il principio di diritto
In tema di circolazione transfrontaliera di denaro contante, l’obbligo di dichiarare il trasporto al seguito di somme pari o superiori alla soglia di legge è stato immanente nell’ordinamento senza soluzione di continuità – dal d.l. n. 167 del 1990, poi sostituito dal d.lgs. n. 125 del 1997, al Regolamento CE n. 1889 del 2005 e all’art. 3 del d.lgs. n. 195 del 2008 -, sicché non è configurabile un ‘vuoto normativo’ all’epoca del fatto; l’omessa dichiarazione è sanzionata e non è invocabile né l’esimente della buona fede né l’errore scusabile, gravando sull’autore, in base all’art. 3 della legge n. 689 del 1981, l’onere di provare di aver agito senza colpa.
Il fatto
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze aveva irrogato una sanzione per l’omessa dichiarazione di esportazione al seguito, verso un altro Stato, di denaro contante per 405.000 euro, in violazione dell’art. 3 del d.lgs. n. 195 del 2008 (fatto del 2007). Il Tribunale di Ravenna e la Corte d’appello di Bologna avevano annullato la sanzione, ravvisando un vuoto normativo all’epoca del fatto e la buona fede del trasgressore, per l’incertezza della disciplina. Il MEF ricorre per cassazione con un unico motivo.
La motivazione
La Corte ha accolto il ricorso. L’obbligo di dichiarazione del trasporto transfrontaliero di contante era già previsto dal d.l. n. 167 del 1990 e si è sviluppato senza soluzione di continuità fino al d.lgs. n. 195 del 2008, sicché non sussisteva alcun vuoto normativo. È stata esclusa anche la buona fede: l’art. 3 della legge n. 689 del 1981 pone una presunzione di colpa a carico dell’autore della violazione, e non ricorrevano elementi positivi idonei a ingenerare il convincimento della liceità della condotta né un errore scusabile, essendo la disciplina coerente e risalente nel tempo.
Esito: la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese.
Implicazioni pratiche
La pronuncia ribadisce il rigore in materia valutaria: chi trasporta al seguito, oltre confine, denaro contante pari o superiore alla soglia di legge deve dichiararlo alle autorità doganali. L’omessa dichiarazione è sanzionata a prescindere dall’assenza di dolo, non essendo sufficiente invocare la buona fede o l’incertezza normativa: grava sul trasgressore l’onere rigoroso di dimostrare di aver fatto quanto possibile per conformarsi al precetto.