Sentenza con doppia ratio decidendi: il ricorso che ne impugna una sola è inammissibile (Cass. trib. 23194/2026)

Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, ordinanza n. 23194 del 14 luglio 2026 (R.G.N. 25421/2020) — Presidente Andreina Giudicepietro, Relatore Danilo Chieca.

Il principio di diritto

Quando la sentenza d’appello è sorretta da due distinte e autonome rationes decidendi — l’una in rito (inammissibilità delle censure per novità), l’altra nel merito (infondatezza del gravame) — entrambe compiute, argomentate e non meramente ipotetiche, e il dispositivo si traduce nel rigetto dell’appello, il ricorrente per cassazione deve censurarle entrambe: l’omessa impugnazione della ratio di merito rende il ricorso inammissibile per difetto di interesse, poiché la motivazione non investita è ormai definitiva.

Il fatto

Una società chiedeva il rimborso della maggior IRPEG versata per gli anni 1991, 1993 e 1994. Formatosi il silenzio-rifiuto, la Commissione Tributaria Provinciale di Roma accoglieva il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale del Lazio (sentenza n. 1785/2020) confermava, rigettando l’appello erariale. L’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione dell’art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992: la CTR avrebbe errato nel ritenere inammissibili, per la loro novità, le questioni dedotte in appello. Nelle more, la società veniva cancellata dal registro delle imprese (2 febbraio 2021) e gli ex soci intervenivano nel giudizio quali successori a titolo universale.

La motivazione

In via preliminare la Corte dichiara ammissibile l’intervento degli ex soci quali successori universali della società estinta: la disciplina dell’art. 110 cod. proc. civ. non è esclusa per il giudizio di legittimità, purché il successore alleghi e documenti la propria qualità con atto — di natura sostanziale di intervento — notificato alla controparte per il contraddittorio (richiamate Cass. Sez. U. nn. 6070, 6071 e 6072 del 2013, Cass. n. 1354/2026, Cass. Sez. U. n. 9692/2013). Alla data della decisione risulta peraltro decorso il termine quinquennale della fictio iuris di permanenza in vita della società cancellata, prevista ai soli fini fiscali dall’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014.

Nel merito, il ricorso non trova ingresso. La sentenza della CTR si fondava su due autonome rationes decidendi: da un lato, la novità delle censure svolte in appello; dall’altro — ratio di merito — l’attribuzione alla nota del 17 novembre 2009, proveniente dall’Ufficio, della natura di ricognizione di debito idonea a fondare il diritto al rimborso anche per il 1994. Il dispositivo è di rigetto dell’appello. Poiché ciascuna ratio è di per sé sufficiente a sostenere la decisione, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibili, per difetto di interesse, le censure relative all’altra (Cass. n. 18641/2017, n. 17265/2022, n. 18403/2023, n. 17227/2025; sul rapporto tra motivazione in rito e nel merito, Cass. n. 6968/2026, in continuità con Cass. Sez. U. n. 3840/2007). L’Agenzia aveva censurato la sola statuizione sulla novità delle questioni, senza muovere alcuna critica all’autonoma motivazione di merito: il ricorso è pertanto rigettato.

Implicazioni pratiche

L’ordinanza ribadisce una regola redazionale del ricorso per cassazione dalle conseguenze radicali: davanti a una sentenza a doppia motivazione autonoma, occorre aggredirle tutte. Basta che una sola ratio non impugnata regga per far dichiarare l’intero ricorso inammissibile per difetto di interesse, a prescindere dalla fondatezza delle altre censure. Il dispositivo è il primo elemento da esaminare per stabilire se il giudice si sia effettivamente spogliato della potestas iudicandi con la pronuncia in rito, rendendo superflue le argomentazioni di merito. Sul versante processual-tributario, l’estinzione della società non chiude il giudizio: gli ex soci possono proseguirlo quali successori universali, con l’onere di documentare la propria qualità nelle forme dell’art. 372 cod. proc. civ.

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