Operazioni oggettivamente inesistenti per difformità funzionale della prestazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 20884 del 20.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, l’inesistenza oggettiva dell’operazione ricorre non solo quando manchi in rerum natura la prestazione, ma anche quando l’attività sia stata materialmente svolta con contenuto giuridico ed economico difforme da quello formalmente fatturato, risolvendosi nella mera messa a disposizione di manodopera priva di autonomo contenuto organizzativo ed imprenditoriale. Ne consegue che il giudice tributario esercita il potere-dovere di qualificare autonomamente il rapporto in funzione dell’obbligazione tributaria, senza che occorra l’accertamento dell’eterodirezione in senso giuslavoristico o la verifica di tutti gli elementi distintivi dell’appalto ex art. 29 del d.lgs. n. 276/2003. Il decreto di archiviazione penale non spiega alcuna efficacia preclusiva nel giudizio tributario, difettando il presupposto stesso per l’operatività del ne bis in idem, che postula due decisioni definitive di natura penale.
Il Fatto
A seguito di attività di controllo, l’Agenzia delle Entrate notificava alla società contribuente un avviso di accertamento relativo ad IVA per l’anno 2014 e ad IRAP per gli anni 2014-2015, contestando l’utilizzo di fatture ritenute riferite a operazioni inesistenti emesse da un consorzio e da una cooperativa. L’Ufficio assumeva che i contratti di servizi, subappalto e affitto di ramo d’azienda dissimulassero una somministrazione irregolare di manodopera, con conseguente disconoscimento della detraibilità dell’IVA e ripresa a tassazione dei costi qualificati come spese per personale non deducibili.
Sia la Commissione Tributaria Provinciale sia la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia rigettavano le doglianze della società, ritenendo che la contribuente fosse mera interposta nei rapporti con i clienti finali, priva di un proprio effettivo apporto imprenditoriale. La società proponeva ricorso per cassazione affidato a dieci motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibile il primo motivo, con cui si deduceva la violazione dell’art. 29 del d.lgs. n. 276/2003 e degli artt. 1655, 1414, 2561 e 2562 c.c., in quanto la censura non coglie la ratio decidendi. Il giudice di merito non ha proceduto a una riqualificazione in applicazione diretta delle norme giuslavoristiche, ma ha svolto un accertamento in fatto di natura tributaria, esercitando il potere-dovere di qualificare autonomamente il rapporto in funzione dell’obbligazione tributaria. L’affermazione della natura simulata dei contratti non presupponeva l’accertamento dell’eterodirezione, risultando decisiva la constatazione che la prestazione resa fosse radicalmente diversa da quella rappresentata in fattura, con conseguente inesistenza non fenomenica, ma funzionale e causale (Cass. n. 7440/2022; Cass. n. 20591/2024).
La Corte rigetta il terzo motivo, relativo al ne bis in idem, rilevando che il decreto di archiviazione pronunciato ex art. 408 c.p.p. non costituisce espressione di un accertamento giurisdizionale definitivo sul fatto e non rientra tra i provvedimenti dotati di autorità di cosa giudicata. Difetta pertanto in radice il presupposto per l’operatività del principio, che postula l’esistenza di due procedimenti conclusi con decisioni definitive di natura sostanzialmente penale riguardanti il medesimo fatto storico.
Con riferimento al quarto motivo, la Corte esclude che la fattispecie integri una prestazione di servizi assoggettabile ad IVA. L’indetraibilità non discende dalla gratuità dell’operazione, ma dall’assenza del presupposto oggettivo del tributo. In presenza di appalto non genuino o illecita somministrazione, non è configurabile una prestazione imponibile in capo all’appaltatore, venendo meno la corrispondenza tra operazione fatturata e operazione effettivamente realizzata. La Corte dichiara altresì manifestamente infondata l’istanza di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, non vertendo la questione sull’interpretazione della direttiva 2006/112/CE ma sulla qualificazione dell’operazione concreta. La detrazione va negata anche quando il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a una frode IVA.
I restanti motivi, concernenti la motivazione apparente, l’interpretazione contrattuale, l’onere della prova e la prova presuntiva, sono dichiarati inammissibili in quanto si risolvono nella sollecitazione di una diversa valutazione del materiale fattuale e degli elementi indiziari, estranea al sindacato di legittimità. Il motivo sulla proporzionalità delle sanzioni è inammissibile perché la verifica in concreto delle circostanze ex art. 7 del d.lgs. n. 472/1997 costituisce apprezzamento riservato al giudice di merito. Il ricorso è pertanto rigettato.
Nota della Redazione
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