Consolidato fiscale: il costo inesistente resta indeducibile e l’Ufficio può recuperarlo anche se il ricavo è dichiarato dalla consolidante (Cass. 24249/2026)

Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza n. 24249/2026, data di pubblicazione 30 luglio 2026 (R.G.N. 12926/2021 e 12933/2021, riuniti) – Presidente Roberta Crucitti, Relatore Valentino Lenoci.

Il principio di diritto

Nella tassazione su base consolidata le società conservano la propria autonomia soggettiva e determinano il reddito individuale secondo le regole ordinarie del TUIR, operandosi soltanto la sommatoria algebrica dei risultati; pertanto un componente negativo indebitamente dedotto – come gli interessi passivi contabilizzati a fronte di un credito inesistente per intervenuta rinuncia – resta indeducibile anche all’interno del consolidato, e l’Amministrazione finanziaria ha il potere-dovere di recuperarlo a tassazione ancorché il corrispondente componente positivo sia stato dichiarato dalla società consolidante, senza che ciò integri una doppia imposizione.

Il fatto

L’Agenzia delle Entrate notificava a una s.r.l. consolidata (poi incorporata nella controllante) e alla società consolidante, in regime di consolidato fiscale, un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2012, recuperando a tassazione, tra l’altro, interessi passivi ritenuti indebitamente dedotti in quanto relativi a un credito al quale la consolidante aveva rinunciato. La Commissione Tributaria Provinciale di Milano rigettava i ricorsi; la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia accoglieva solo parzialmente gli appelli, annullando un distinto rilievo su costi non documentati e confermando il recupero degli interessi passivi.

La società proponeva ricorso per cassazione, sia come incorporante della consolidata sia come consolidante, con quattro motivi; i giudizi venivano riuniti.

La motivazione

La Corte rigetta i ricorsi riuniti. Quanto alla mancata sospensione dei giudizi in attesa della definizione di quello relativo all’anno 2011, la sospensione ex art. 337, comma 2, c.p.c. è meramente facoltativa quando la causa pregiudicante sia definita con sentenza non passata in giudicato; nella specie i giudizi pregiudicanti pendevano in Cassazione, sicché non sussisteva alcun obbligo di sospendere, anche in ragione dell’autonomia dei periodi d’imposta, né era applicabile l’art. 39, comma 1-bis, del d.lgs. n. 546/1992. Non sussiste neppure ultra-petizione, poiché il thema decidendum riguardava l’effettiva esistenza dei costi per interessi – inesistenti per l’intervenuta rinuncia al credito – e non la capienza del ROL ex art. 96 TUIR.

Nel merito, la Corte ribadisce che la tassazione su base consolidata non fa assumere alla fiscal unit la qualità di autonomo soggetto d’imposta, ma comporta solo la sommatoria algebrica dei risultati fiscali, restando ferma per ciascuna società l’autonoma determinazione del reddito secondo le regole ordinarie (istituto radicalmente diverso dal bilancio consolidato civilistico, che invece elide i rapporti interni di gruppo). Ne consegue che un componente negativo inesistente resta indeducibile anche nel consolidato e l’Ufficio ha il potere-dovere di recuperarlo, ancorché il corrispondente componente positivo sia stato dichiarato dalla consolidante, senza doppia imposizione, essendo tassato una sola volta il presupposto impositivo; l’imputazione di interessi attivi alla consolidante non “azzera” la deduzione, potendo semmai incidere sul limite di deducibilità dei propri interessi passivi ex art. 96 TUIR.

Esito: la Corte dispone la riunione dei ricorsi, li rigetta e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 7.800,00, con contributo unificato per ciascun ricorso.

Implicazioni pratiche

Il consolidato fiscale non crea un soggetto d’imposta unico né elide i rapporti interni di gruppo: ciascuna società determina il proprio reddito con le regole ordinarie del TUIR. Un costo inesistente – qui interessi passivi su un credito oggetto di rinuncia – è indeducibile anche in regime consolidato, e l’Ufficio può recuperarlo pur avendo la consolidante dichiarato il corrispondente ricavo, senza che ciò configuri doppia imposizione. Sul piano processuale, l’autonomia dei periodi d’imposta esclude una pregiudizialità automatica tra annualità e rende soltanto facoltativa la sospensione quando la causa pregiudicante pende in Cassazione.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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