Giudice di pace: nulla la notifica, deve rinnovarla lui; restituire gli atti al PM è atto abnorme (Cass. pen. 25081/2026)
Corte di Cassazione, Sez. I Penale, sentenza n. 25081 del 3 luglio 2026 (cam. cons. 26 giugno 2026; R.G.N. 13446/2026) — Presidente Giuseppe De Marzo, Relatore Aldo Natalini.
Il principio di diritto
Nel procedimento davanti al giudice di pace, in caso di nullità della notificazione della citazione a giudizio, il giudice deve provvedere egli stesso a rinnovare la notifica (art. 29, comma 3, d.lgs. n. 274/2000) e non può dichiarare la nullità dell’avviso e restituire gli atti al pubblico ministero: tale provvedimento, determinando un’indebita regressione del processo, è abnorme.
Il fatto
Il Giudice di pace di Livorno dichiarava la nullità dell’avviso di presentazione immediata a giudizio emesso nei confronti di un imputato (per il delitto di cui all’art. 14, comma 5-ter, t.u. immigrazione) e disponeva la restituzione degli atti al pubblico ministero. Avverso l’ordinanza il Procuratore della Repubblica di Livorno proponeva ricorso per cassazione, deducendo che la notifica era stata regolarmente eseguita e che il provvedimento restitutorio era abnorme, determinando una stasi del procedimento.
La motivazione
Il ricorso è fondato: l’ordinanza è affetta da un duplice vizio. In primo luogo, trattandosi di error in procedendo, la Corte — giudice anche del fatto processuale (Cass. Sez. U. Policastro) — ha accertato dagli atti che la notifica era stata ritualmente eseguita presso il domicilio eletto, ossia lo studio del difensore d’ufficio che aveva prestato assenso all’elezione (artt. 157-ter, comma 1, e 161, comma 1, cod. proc. pen.); viene quindi meno alla radice il presupposto della dichiarata nullità.
In ogni caso, anche a voler ritenere non ritualmente notificato l’avviso, il Giudice di pace non avrebbe potuto dichiararne la nullità e restituire gli atti al pubblico ministero, ma avrebbe dovuto rinnovare direttamente la notifica: l’art. 29, comma 3, d.lgs. n. 274/2000 gli impone di provvedervi egli stesso, anche d’ufficio, e la giurisprudenza qualifica come abnorme il provvedimento restitutorio che determina un’indebita regressione del processo. L’ordinanza è annullata senza rinvio, con restituzione degli atti al Giudice di pace di Livorno per l’ulteriore corso.
Implicazioni pratiche
La pronuncia ribadisce un principio consolidato sul riparto di poteri nel procedimento davanti al giudice di pace: i difetti di notificazione della citazione si risolvono con la rinnovazione a cura dello stesso giudice, non con la regressione al pubblico ministero, che integra un atto abnorme impugnabile per cassazione. Sul piano pratico, l’elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio che vi abbia consentito rende rituale la notifica ivi eseguita; e, in presenza di un error in procedendo, la Corte di legittimità accede direttamente agli atti per verificarne la fondatezza.
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