Corruzione (art. 318 c.p.): la dazione di modico valore all’incaricato di pubblico servizio è comunque reato, il codice di comportamento non è scriminante (Cass. pen. 1620/2026)

Corte di Cassazione, Sez. VI penale, sentenza n. 1620 del 14 gennaio 2026 (R.G.N. 23568/2025) — Presidente Pierluigi Di Stefano, Relatore Federica Tondin.

Il principio di diritto

Integra il reato di corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.) l’accordo sinallagmatico con cui l’incaricato di pubblico servizio riceve denaro o altra utilità come corrispettivo di un atto del proprio ufficio, quale che sia il “prezzo” pattuito e anche se di modico valore: la tenuità della dazione attiene alla prova del nesso tra prestazione e controprestazione, non all’inquadramento del reato, e non lo rende inoffensivo. L’art. 4 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (d.P.R. n. 62/2013), che vieta le regalie anche di modico valore correlate all’esercizio delle funzioni “indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato”, ha natura deontologica e disciplinare e non opera come scriminante.

Il fatto

Due dipendenti di un’agenzia di onoranze funebri erano stati condannati — dal G.i.p. in rito abbreviato, con conferma della Corte d’appello di Milano — per il delitto di corruzione ex art. 318 c.p., per avere corrisposto in due occasioni la somma di 50,00 euro a un operatore obitoriale, incaricato di pubblico servizio, affinché provvedesse alla vestizione di due salme; il fatto si collocava nel periodo di aggravamento della pandemia da Covid-19.

La difesa ricorreva per cassazione denunciando l’apoditticità della motivazione sull’accordo corruttivo, contestando la posizione di uno degli imputati e, soprattutto, sostenendo che l’esiguità dell’importo imponesse l’applicazione dell’art. 4 del d.P.R. n. 62/2013, qualificato come scriminante per le regalie di modico valore.

La motivazione

La Corte ha dichiarato inammissibili le censure sulla ricostruzione dei fatti e sul ruolo degli imputati: in presenza di una “doppia conforme”, la rivalutazione delle prove è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità. La qualifica di incaricato di pubblico servizio dell’operatore obitoriale, non contestata, era stata affermata in coerenza con la giurisprudenza; dalle intercettazioni ambientali e telefoniche emergeva in modo univoco la dazione di denaro in cambio della vestizione, attività rientrante nelle sue mansioni, nell’interesse degli imputati a una vestizione più celere e accurata.

Sul punto centrale, la Corte ha escluso che l’art. 4 del d.P.R. n. 62/2013 abbia efficacia scriminante. Dato atto del contrasto tra l’orientamento che esclude la rilevanza penale dei donativi entro i 150 euro (Sez. 6, n. 19319/2017, Liocco) e quello che nega natura di regalia “d’uso” alla dazione correlata a una pratica amministrativa (Sez. 6, n. 49524/2017, Scapolan; Sez. 6, n. 44357/2024, Aronne), il Collegio ha aderito al secondo: la norma vieta le regalie, anche di modico valore, richieste come corrispettivo di un atto d’ufficio “indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato”, ed è disposizione di stampo deontologico e disciplinare, che consente solo i donativi di modico valore non correlati all’esercizio delle funzioni, effettuati occasionalmente nelle normali relazioni di cortesia. Essa non tocca il profilo penale della condotta.

La Corte ha quindi ribadito la struttura dell’art. 318 c.p. come contratto sinallagmatico a causa illecita, reato di pericolo che si perfeziona con l’accordo o la ricezione, a prescindere dal “prezzo”, anche se modico (Sez. 6, n. 18125/2019, Bolla). La modestia della regalia impone di verificare con più attenzione il nesso sinallagmatico, ma resta un problema di prova, non di qualificazione. Anche sul piano dell’offensività, la tenuità non esclude il reato: l’offesa risiede nell’esistenza stessa di un accordo per “vendere” la funzione, che non deve avere un prezzo. I ricorsi sono stati rigettati, con condanna alle spese processuali.

Implicazioni pratiche

La decisione fissa un confine netto tra piano disciplinare e piano penale. Il tetto dei 150 euro previsto dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici non è una soglia di non punibilità penale: se la dazione è il corrispettivo di un atto d’ufficio, il reato di corruzione sussiste anche per importi minimi. Per il pubblico agente, accettare una “mancia” collegata al proprio servizio non è mai una regalia d’uso lecita.

Sul piano probatorio, tuttavia, la sentenza segnala che quanto più la dazione è modesta, tanto più rigorosa deve essere la dimostrazione del nesso funzionale tra denaro e atto: la proporzionalità tra prestazioni, pur non essendo elemento della fattispecie, rileva come indice. La difesa che punti sull’esiguità dell’importo non ottiene una scriminante, ma può utilmente contestare la prova dell’accordo sinallagmatico.

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