Scontro con un cervo: la Provincia risponde ex art. 2052 c.c., ma il danneggiato deve provare la dinamica del sinistro (Cass. 11097/2026)
Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, ordinanza n. 11097/2026, pubblicata il 25 aprile 2026 (R.G.N. 29037/2022) — adunanza camerale del 25 febbraio 2026, Presidente Franco De Stefano, Relatore Salvatore Saija.
Il principio di diritto
«In tema di responsabilità per danni cagionati da animali, di cui all’art. 2052 c.c., in caso di incidente stradale che veda coinvolti un veicolo senza guida di rotaie e un animale, … il conducente e/o il proprietario del veicolo (ovvero terzi …) sono onerati della allegazione e della prova della esatta e completa dinamica dell’incidente e, in particolare, sia del comportamento dell’animale, sia della condotta di guida tenuta dal conducente del veicolo, nella loro reciproca correlazione …; pertanto, in mancanza di una adeguata, completa e sufficiente prova, positiva e certa, che il comportamento dell’animale … sia stata effettivamente causa, quanto meno concorrente, dell’evento dannoso, la domanda risarcitoria … non potrà trovare accoglimento».
Il fatto
Un’autovettura assicurata con polizza kasko — comprensiva dei guasti da collisione con animali — veniva danneggiata dall’improvviso attraversamento della carreggiata da parte di un cervo, di notte, lungo una strada provinciale. La compagnia, dopo aver indennizzato l’assicurata e surrogatasi nei suoi diritti ai sensi dell’art. 1916 c.c., agiva contro la Provincia Autonoma di Bolzano ai sensi dell’art. 2052 c.c. Il Giudice di Pace rigettava la domanda; il Tribunale di Bolzano, in riforma, accoglieva l’appello e condannava la Provincia. La Provincia ricorreva per cassazione.
La motivazione
Il motivo è infondato. È ormai ius receptum che i danni cagionati dalla fauna selvatica ricadono nella responsabilità oggettiva dell’art. 2052 c.c., e non nell’art. 2043 c.c.: la fauna selvatica appartiene al patrimonio indisponibile dello Stato ed è affidata alle Regioni (e, per le competenze esclusive, alle Province autonome) ai sensi della legge n. 157/1992, sicché l’ente che ne ha la protezione risponde dei danni da essa provocati. Quanto all’onere della prova, in continuità con i recenti arresti (Cass. n. 2526/2026 e n. 2528/2026), il danneggiato deve allegare e provare la dinamica del sinistro e il nesso causale tra il comportamento dell’animale e la condotta di guida, oltre all’appartenenza dell’animale a una specie protetta o al patrimonio indisponibile; l’ente, per liberarsi, deve provare il caso fortuito, ossia che il comportamento dell’animale si è posto fuori dal suo controllo come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile. Nel caso, il Tribunale aveva accertato tali presupposti.
Esito: rigetta il ricorso, con condanna della Provincia alle spese del giudizio di legittimità.
Implicazioni pratiche
Per i danni da fauna selvatica (cervi, cinghiali) l’ente competente — Regione o Provincia autonoma — risponde ex art. 2052 c.c. a titolo oggettivo. Il risarcimento non è però automatico: chi subisce l’impatto (o la compagnia surrogata) deve provare in modo completo la dinamica del sinistro e il nesso causale tra il comportamento dell’animale e la condotta di guida, mentre l’ente si libera solo dimostrando il caso fortuito. La sola collisione con l’animale, senza una precisa ricostruzione dell’accaduto, non basta a fondare la domanda.
Provvedimento integrale: scarica il PDF