Evasione dagli arresti domiciliari: il cortile condominiale non è “abitazione” (Cass. pen. 25580/2026)
Il principio di diritto
Ai fini del delitto di evasione (art. 385 cod. pen.), per “abitazione” si intende il luogo in cui la persona conduce la propria vita domestica e privata, con esclusione delle aree condominiali comuni (cortili, giardini, dipendenze e spazi simili) che non siano di stretta pertinenza dell’abitazione: chi, sottoposto agli arresti domiciliari, si trattiene nel cortile condominiale integra il reato. La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.) è rilevabile d’ufficio dal giudice d’appello e la sua mancata concessione può essere sorretta anche da motivazione implicita.
Il fatto
La Corte di appello di Reggio Calabria confermava la condanna a sei mesi di reclusione, inflitta dal Tribunale di Palmi all’esito di giudizio abbreviato, per il delitto di evasione ex art. 385 cod. pen. L’imputato, agli arresti domiciliari, era stato visto dai Carabinieri nel cortile condominiale ed era rientrato repentinamente in casa alla loro vista. Ricorreva per cassazione deducendo il vizio di motivazione sulla sussistenza del reato (tesi dello scambio di persona), la non configurabilità dell’evasione e l’omessa pronuncia sulla richiesta di particolare tenuità del fatto formulata nelle conclusioni scritte del giudizio d’appello cartolare.
La motivazione
Il ricorso è rigettato. In presenza di “doppia conforme”, le sentenze di merito si leggono congiuntamente come unico corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218-01); la tesi dello scambio di persona, fondata sulle sole dichiarazioni dell’imputato e priva di riscontri, ripropone una questione di fatto già vagliata. Sul piano giuridico, l’imputato non si trovava sull’uscio bensì nel cortile condominiale: agli effetti dell’art. 385 cod. pen. per abitazione si intende il luogo di vita domestica e privata, con esclusione degli spazi condominiali comuni non di stretta pertinenza, così da agevolare i controlli di polizia sulla reperibilità, che devono avere carattere di prontezza e non aleatorietà (Sez. 6, n. 4830 del 21/10/2014, dep. 2015, Rv. 262155-01).
Infondato anche il motivo sull’art. 131-bis. La causa di non punibilità è rilevabile d’ufficio dal giudice d’appello, per assimilazione alle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 2175 del 25/11/2020, dep. 2021, Rv. 280707-01); tuttavia, la sollecitazione difensiva era generica e la Corte territoriale l’ha disattesa con motivazione implicita — consentita in materia (Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, Rv. 282097) — desumibile dal richiamo ai “plurimi precedenti specifici”. I precedenti, del resto, possono essere sintomatici dell’abitualità del reato, ostativa al beneficio, se ne sono verificati gli elementi fattuali (Sez. 6, n. 10796 del 16/02/2021, Rv. 280787-01; Sez. 6, n. 20123 del 13/02/2025, Rv. 288088-01); nel caso di specie lo stesso imputato aveva ammesso precedenti arresti per evasione.
Implicazioni pratiche
Due indicazioni operative. Sul reato di evasione, l’area “sicura” per chi è agli arresti domiciliari coincide con l’abitazione in senso stretto: trattenersi negli spazi condominiali comuni — cortili, androni, giardini condivisi — espone al rischio di condanna, perché vanifica la funzione di controllo della misura. Sull’art. 131-bis, non basta invocare genericamente la tenuità nelle conclusioni: occorre argomentarla in concreto, perché il giudice può respingerla anche con motivazione implicita, e i precedenti specifici — soprattutto se ammessi dallo stesso imputato — fondano il giudizio di abitualità ostativo al beneficio.
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