Sequestro preventivo: l’indagato non proprietario può chiedere il riesame solo se allega un interesse concreto oltre la restituzione del bene (Cass. pen. 22848/2026)

Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 22848 del 31 marzo 2026, depositata il 22 giugno 2026 (R.G.N. 1382/2026) — Presidente Andrea Gentili, Relatore Giovanni Giorgianni.

Il principio di diritto

In tema di riesame del sequestro preventivo, la persona sottoposta alle indagini, ancorché non proprietaria del bene, può proporre l’impugnazione ove alleghi un interesse concreto e attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione, non necessariamente coincidente con la restituzione del bene (Sez. U, n. 7983/2025, Calvarese). Legittimazione (art. 322 c.p.p.) e interesse ad impugnare (art. 568, comma 4, c.p.p.) devono concorrere: l’interesse non si presume dalla legittimazione e va specificamente allegato, dovendo riferirsi all’eliminazione di un pregiudizio a una situazione giuridica tutelata, non all’esito favorevole dello scrutinio sui presupposti cautelari, stante l’autonomia del giudizio cautelare.

Il fatto

Il Tribunale di Napoli dichiarava inammissibile il riesame proposto da un’indagata (per abusi edilizi ex artt. 30 e 44 d.P.R. 380/2001) avverso il sequestro preventivo di aree di proprietà di una s.a.s., di cui era socia accomandataria e legale rappresentante ma rispetto alle quali aveva agito in proprio: non essendo titolare dei beni, secondo il Tribunale difettava dell’interesse alla restituzione. L’indagata ricorreva, richiamando la decisione delle Sezioni Unite sull’interesse ad impugnare.

La motivazione

La legittimazione astratta ex art. 322 c.p.p. (imputato; persona cui le cose sono sequestrate; chi avrebbe diritto alla restituzione) e l’interesse ex art. 568, comma 4, c.p.p. devono concorrere (Sez. U, n. 7983/2025, Calvarese); l’interesse non si presume dalla legittimazione, va specificamente allegato e può riferirsi anche a un pregiudizio diverso dalla restituzione. Il Tribunale di Napoli aveva errato ancorando l’interesse alla sola restituzione del bene, ma il ricorso è manifestamente infondato: le deduzioni difensive (inutilizzabilità del materiale investigativo, insussistenza del fumus, estraneità dell’indagata, cause estintive, giudicato cautelare) non dimostrano un interesse concreto e attuale alla rimozione del sequestro, non essendo configurabile un interesse identificabile con l’esito favorevole sullo scrutinio dei presupposti cautelari, che non vincola il giudizio di merito (autonomia del cautelare).

Va inoltre ricordato che, in materia di sequestri, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge (art. 325 c.p.p.): quanto alla motivazione, è deducibile solo la sua inesistenza o mera apparenza, non l’illogicità manifesta; e il vizio di motivazione presuppone la decisività degli elementi trascurati.

Esito: la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Implicazioni pratiche

L’indagato non proprietario del bene sequestrato può impugnare, ma deve allegare un interesse concreto e attuale legato agli effetti della rimozione del vincolo sulla propria posizione: non basta contestare i presupposti del sequestro né invocare la restituzione a un terzo (qui la società proprietaria). L’interesse va costruito su una situazione giuridica tutelata e specificamente dedotta; in materia di sequestri, inoltre, il ricorso passa solo per violazione di legge, con motivazione inesistente o apparente.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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