Marchi e art. 517-ter c.p.: la riqualificazione del fatto non lede la difesa se il fatto storico resta lo stesso, e il dolo esige la consapevolezza del titolo usurpato (Cass. pen. 27295/2026)
Corte di Cassazione, Terza Sezione penale, sentenza n. 27295/2026, depositata il 20 luglio 2026 (R.G.N. 40793/2025) — udienza pubblica del 10 marzo 2026, Presidente Andrea Gentili, Relatrice Ubalda Macrì.
Il principio di diritto
In tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta, tale da determinare incertezza sull’oggetto dell’imputazione e un reale pregiudizio della difesa; la violazione è insussistente quando l’imputato, attraverso l’iter processuale, si sia trovato nella condizione concreta di difendersi in ordine al fatto storico. La riqualificazione da un titolo di reato a un altro (nella specie, dall’art. 517 all’art. 517-ter cod. pen.) e gli errori materiali nella trascrizione dei marchi non ledono il diritto di difesa quando la condotta contestata resta la medesima. Ai fini del delitto di cui all’art. 517-ter, secondo comma, cod. pen. (introduzione nello Stato o commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale) è necessaria, sul piano soggettivo, oltre alla finalità di profitto, la consapevolezza dell’esistenza del titolo usurpato, desumibile da elementi fattuali concreti.
Il fatto
A un imprenditore, condannato in primo grado per il reato di cui all’art. 517-ter, secondo comma, cod. pen., la Corte d’appello di Napoli aveva confermato la responsabilità (condannandolo al risarcimento in favore delle parti civili, titolari dei marchi). La vicenda riguardava l’importazione dalla Cina e il commercio on line in Italia di elettrodomestici recanti un marchio idoneo a ingenerare confusione con quello, noto, di un’azienda del settore. L’imputato ricorreva per cassazione con sette motivi (difetto di correlazione, errori nel capo d’imputazione, riqualificazione del fatto, carenza di dolo, diniego dell’art. 131-bis, questioni sulle parti civili e sul trattamento sanzionatorio).
La motivazione
Correlazione e riqualificazione (primo e secondo motivo)— infondati. Gli errori materiali sui nomi dei marchi non hanno inciso sul diritto di difesa, pienamente esercitato; la condanna per un titolo diverso da quello contestato ha avuto ad oggetto lo stesso fatto storico. Non vi è mutamento del fatto quando l’imputato è stato posto in condizione di difendersi in concreto (Sez. 3, n. 24932 del 2023).
Confondibilità dei marchi e dolo (terzo e quarto motivo)— infondati. La sentenza ha ricostruito non solo la confusione tra i marchi (con imitazione servile), ma anche la speculazione parassitaria rispetto al marchio noto, con nocumento per gli interessi economici delle parti civili. Sul dolo, l’imputato — operatore esperto del settore — conosceva il marchio usurpato e non aveva verificato la registrazione in Europa: sussiste la consapevolezza del titolo usurpato richiesta dall’art. 517-ter (Sez. 3, n. 40312 del 2021).
Art. 131-bis, parti civili e pena (quinto, sesto e settimo motivo)— in parte infondati, in parte inammissibili, salvo la non menzione. Negato il proscioglimento per particolare tenuità (condotta grave, dolo intenso); le società titolari dei marchi sono legittimate a costituirsi parte civile (protezione anche in Italia ex Protocollo di Madrid); la pena, sotto la media edittale, non richiede motivazione dettagliata. è invece fondato il motivo sul beneficio della non menzione, che l’imputato aveva chiesto e su cui la Corte ha omesso di statuire, senza che possa desumersi un diniego implicito.
Esito: annulla la sentenza limitatamente all’omessa statuizione sul beneficio della non menzione, con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Napoli; dichiara inammissibile il ricorso nel resto (accertamento di responsabilità irrevocabile ex art. 624 cod. proc. pen.); condanna alle spese in favore delle parti civili.
Implicazioni pratiche
Coordinate per la difesa nei reati contro la proprietà industriale. Primo: la garanzia della correlazione tra accusa e sentenza si misura sul fatto storico e sull’effettivo esercizio della difesa, non sul confronto letterale tra capo d’imputazione e dispositivo; errori materiali e riqualificazione del titolo, a parità di fatto, non fondano una nullità. Secondo: il dolo dell’art. 517-ter richiede la consapevolezza del titolo usurpato, che il giudice può desumere da indici concreti (esperienza dell’operatore, notorietà del marchio, mancata verifica della registrazione in Europa): invocare la registrazione all’estero non basta a escluderlo. Terzo, sul piano operativo: ogni richiesta formulata in appello (qui la non menzione) va esplicitamente riscontrata dal giudice; l’omessa statuizione, non colmabile con un diniego implicito, apre l’annullamento su quel punto.