Sfregio permanente al viso: l’art. 583-quinquies è reato autonomo, sottratto al bilanciamento con le attenuanti (Cass. pen. 6781/2026)
Corte di Cassazione, Sez. V penale, sentenza n. 6781/2026 (udienza pubblica del 22 ottobre 2025, R.G.N. 24334/2025) — Presidente Pezzullo, Relatore Masini.
Il principio di diritto
La deformazione o lo sfregio permanente del viso di cui all’art. 583-quinquies c.p., introdotto dalla legge n. 69 del 2019 (c.d. Codice rosso), costituisce fattispecie autonoma di reato e non mera circostanza aggravante del delitto di lesione personale. Ne consegue che è sottratta al giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p. con le circostanze attenuanti: è illegittima la sentenza che concede le attenuanti generiche e le compara con l’aggravante, ormai abrogata.
Il fatto
Il Tribunale di Modena aveva condannato l’imputato per il reato ex art. 583-quinquies c.p. per avere, mordendo l’orecchio della persona offesa, asportato una parte, determinandone lo sfregio permanente del viso; aveva però trattato la fattispecie come mera circostanza aggravante — alla stregua dell’abrogato art. 583, comma 2, n. 4, c.p. — operando il giudizio di bilanciamento con le attenuanti generiche, ritenute equivalenti. Il Procuratore della Repubblica di Modena ricorreva per cassazione (ricorso per saltum), lamentando l’erronea applicazione della legge penale.
La motivazione
La Quinta Sezione accoglie il ricorso. L’art. 583-quinquies c.p. ha trasposto la deformazione e lo sfregio permanente del viso — prima circostanza aggravante ad effetto speciale delle lesioni gravissime (art. 583, comma 2, n. 4) — in una distinta previsione codicistica, con proprio trattamento sanzionatorio (reclusione da 8 a 14 anni, pena accessoria ed eventuali aggravanti). La qualificazione come fattispecie autonoma discende da plurimi indici, secondo il criterio “strutturale” del diritto vivente (Sez. U, n. 40982 del 2018, Rahaman; Sez. U, n. 26351 del 2002, Fedi; Sez. U, n. 4694 del 2011, Casani): abrogazione della corrispondente aggravante e sua riscrittura in autonomo modello legale, allocazione in un articolo distinto con rubrica inedita, attribuzione della condotta a “chiunque”, assenza di rinvii ad altre incriminazioni, modifica dell’art. 576, comma 1, n. 5, c.p. e richiami processuali del Codice rosso (artt. 347, 362 e 370 c.p.p.).
La lettura è confortata dalla Relazione dell’Ufficio del Massimario del 27 ottobre 2019 e, da ultimo, dalla Corte costituzionale, sentenza n. 83 del 20 maggio 2025, che ha apprezzato la “trasformazione della pregressa circostanza aggravante di deformazione o sfregio in un titolo autonomo di reato”. La Corte precisa anche la nozione di “sfregio permanente”: secondo il criterio dell’osservatore comune, di gusto normale e media sensibilità, è sufficiente una lesione idonea a determinare un turbamento irreversibile dell’armonia delle linee del viso, con effetto sgradevole anche in assenza di ripugnanza (tra le altre, Sez. 5, n. 32984 del 2014; Sez. 5, n. 21998 del 2012, che ha ravvisato lo sfregio nel distacco di parte del lobo di un orecchio mediante morso).
La principale ricaduta di tale opzione normativa è la sottrazione della fattispecie al giudizio di comparazione ex art. 69 c.p. con le attenuanti: il Tribunale è incorso in violazione di legge concedendo le attenuanti generiche e sottoponendole a un’illegittima comparazione con un’inesistente aggravante, ormai abrogata.
Dispositivo: annullamento della sentenza impugnata con rinvio, ex art. 569, comma 4, c.p.p. (sentenza appellabile impugnata per saltum dal pubblico ministero), alla Corte d’appello di Bologna per il giudizio.
Implicazioni pratiche
La pronuncia fissa un punto fermo sul trattamento dell’art. 583-quinquies c.p.: essendo reato autonomo, e non aggravante, la pena non può essere temperata attraverso il bilanciamento con le attenuanti ex art. 69 c.p. Le attenuanti generiche restano concedibili, ma operano sulla cornice edittale propria del delitto (reclusione da 8 a 14 anni), non come contrappeso a un’aggravante inesistente. La qualificazione incide anche sull’elemento soggettivo — la fattispecie autonoma, a connotazione dolosa, esige la prova rigorosa del dolo (art. 59, comma 2, c.p.) — e sul regime processuale rafforzato del Codice rosso. Per l’accusa, la corretta impostazione evita esiti sanzionatori più miti frutto di un inquadramento superato; per la difesa, resta lo spazio delle attenuanti nella determinazione della pena base.
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