Furto in abitazione: lo spogliatoio riservato in un cantiere è “privata dimora” (Cass. pen. 7282/2026)
Corte di Cassazione, Sez. V penale, sentenza n. 7282 del 23 febbraio 2026 (R.G.N. 40878/2025; camera di consiglio del 6 febbraio 2026) — Presidente Luca Pistorelli, Relatore Luciano Cavallone.
Ai fini della configurabilità del furto in abitazione (art. 624-bis c.p.), rientrano nella nozione di privata dimora — compresi i luoghi destinati ad attività lavorativa o professionale — i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, in modo riservato e al riparo da intrusioni, caratterizzati da una durata apprezzabile del rapporto con la persona e dall’inaccessibilità a terzi senza il consenso del titolare. Uno spogliatoio riservato in un cantiere, chiuso all’accesso di terzi e destinato agli operai per cambiarsi d’abito, integra tale nozione, essendo decisiva la destinazione d’uso e lo ius excludendi, e irrilevante la collocazione in un cantiere anziché al servizio di un’abitazione.
Il fatto
All’esito del giudizio abbreviato, il Tribunale di Trento aveva condannato un imputato per furto in abitazione per essersi impossessato di un portafoglio dopo essersi introdotto in un container adibito a spogliatoio degli operai, all’interno di un cantiere recintato; la Corte d’appello di Trento confermava. L’imputato ricorreva per cassazione, contestando la qualificazione del container come luogo di privata dimora e il trattamento sanzionatorio (mancato riconoscimento della particolare tenuità del danno e prevalenza delle attenuanti sulla recidiva).
La motivazione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Sulla nozione di privata dimora, richiama le Sezioni Unite D’Amico (n. 31345/2017): rientrano nell’art. 624-bis c.p. anche i luoghi di lavoro, purché in essi si compiano non occasionalmente atti della vita privata in modo riservato, con una durata apprezzabile del rapporto e con inaccessibilità a terzi senza il consenso del titolare. Nel caso di specie i giudici di merito avevano accertato — con valutazione non censurabile — che nel container gli operai si cambiavano d’abito a porta chiusa, escludendo l’accesso di terzi, e che il cantiere era recintato, tanto che l’imputato aveva dovuto manomettere le reti per entrare: elementi che connotano lo spogliatoio come ambito di riservatezza tutelato dalla norma, in linea con i precedenti sugli spogliatoi riservati in cantieri o in altri contesti lavorativi. Il comma 3 dell’art. 52 c.p., che estende la legittima difesa ai luoghi di lavoro, non esclude che in essi si svolgano atti della vita privata. Manifestamente infondato anche il secondo motivo sul trattamento sanzionatorio: la valutazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti e sul bilanciamento con la recidiva, se congruamente motivata (qui sulla base dei numerosi precedenti specifici e dell’abitualità della condotta), è insindacabile; irrilevante, e quindi inammissibile, la questione di legittimità costituzionale sul divieto di prevalenza ex art. 69, comma 4, c.p., avendo il giudice ritenuto corretto il bilanciamento per equivalenza a prescindere da tale divieto.
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Implicazioni pratiche
La decisione conferma un’interpretazione ormai consolidata dell’art. 624-bis c.p.: la nozione di privata dimora prescinde dal collegamento con un’abitazione e si estende ai luoghi di lavoro quando vi si compiano, stabilmente e riservatamente, atti della vita privata sottratti all’accesso di terzi. Uno spogliatoio riservato — in un cantiere come in un ospedale o in un palazzo di giustizia — rientra nella tutela rafforzata del furto in abitazione. Ciò che rileva è la destinazione d’uso al momento del fatto e lo ius excludendi di chi vi si trattiene, non la natura dell’edificio che lo contiene. Sul piano sanzionatorio, la pronuncia ribadisce l’ampia discrezionalità del giudice di merito nel bilanciamento tra attenuanti e recidiva, sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità.
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