Il prezzo all’ingrosso del sovvenzionato non eccede il price cap dell’incumbent (TAR Lazio n. 9569 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito della disciplina degli aiuti di Stato per lo sviluppo di reti a banda ultra-larga, le condizioni economiche di accesso wholesale praticate dall’operatore beneficiario di contributi pubblici non possono superare il limite massimo costituito dai prezzi dell’ultima offerta di riferimento dell’operatore incumbent, approvata prima del bando. La previsione che il costo dell’energia sia “a cura dell’operatore” non abilita l’Autorità di regolazione ad approvare un listino che, per la componente energetica del servizio di co-locazione, determini valori superiori a tale price cap, né a introdurre un meccanismo di aggiornamento annuale dei prezzi non contemplato dalle Linee-guida, che prescrivono la stabilità del primo listino per almeno due anni. Il criterio del PUN, se impiegato come parametro di riferimento per la valorizzazione dell’energia, prescindendo dal costo effettivamente ed efficientemente sostenuto dall’operatore, è idoneo a generare extraprofitti occulti in danno degli operatori richiedenti accesso e a vanificare la clausola di claw back, in violazione del principio di orientamento del prezzo al costo effettivo ed efficiente.
Il Fatto
La società ricorrente, operatore di telecomunicazioni, ha impugnato la delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 420/22/Cons, con cui era stato approvato il listino dei servizi di accesso all’ingrosso presentato dalla società controinteressata, aggiudicataria di numerosi lotti del bando “Italia 1 Giga”. Con riguardo al servizio di co-locazione al POP, la società controinteressata aveva determinato il costo unitario dell’energia elettrica con un metodo basato sul valore del PUN medio annuo, comprensivo di spread e perdite di rete — pari a 0,3393 euro/kWh per il 2023 — superiore al valore indicato dall’operatore incumbent nell’ultima offerta di riferimento, pari a 0,1726 euro/kWh, oltre a prevedere un aggiornamento annuale della componente. La ricorrente, interessata ad acquisire i servizi di accesso alle reti sovvenzionate, ha dedotto la violazione del principio di orientamento al costo, delle Linee-guida AGCom di cui alla delibera n. 406/21/Cons e della disciplina di gara.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione della delibera n. 406/21/Cons: tale atto, limitandosi a indicare il costo dell’energia come “a cura dell’operatore”, non conteneva gli elementi lesivi — l’uso del PUN, il superamento dei valori dell’offerta di riferimento e l’aggiornamento annuale — emersi solo con la delibera n. 420/22/Cons, che ha un contenuto autonomamente lesivo. Il Collegio ha altresì escluso la sopravvenuta carenza di interesse derivante dall’impugnazione della successiva delibera n. 246/24/Cons, in quanto quest’ultima si limita ad applicare e confermare l’impostazione metodologica introdotta dalla delibera originaria, che conserva effetti autonomi.
Nel merito, il TAR ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando che il combinato disposto delle previsioni delle Linee-guida non consente di interpretare la clausola del costo dell’energia “a cura dell’operatore” nel senso che l’operatore sovvenzionato possa praticare condizioni economiche peggiorative rispetto a quelle dell’incumbent: l’offerta di riferimento approvata rappresenta un parametro univoco e un limite massimo non superabile, la cui violazione determina la lesione del principio di neutralità, non discriminazione e della regola che limita gli aiuti di Stato al minimo necessario. L’Autorità non può, in fase esecutiva, modificare i parametri di remunerazione dei servizi considerati dal mercato al momento della formulazione delle offerte.
Il TAR ha poi accolto i motivi concernenti la metodologia di calcolo: le motivazioni addotte dall’Autorità — riflesso degli andamenti del mercato energetico e maggior trasparenza — non sono idonee a giustificare la disapplicazione delle Linee-guida. Il richiamo al paragrafo 6 delle stesse ha evidenziato che il primo listino deve rimanere valido per almeno due anni, con possibilità di revisione solo su richiesta della Stazione appaltante, sicché l’aggiornamento annuale introdotto è illegittimo. Il PUN, quale prezzo giornaliero di scambio, può costituire solo un valore massimo oltre il quale il costo dichiarato è per definizione inefficiente, ma non può sostituire la verifica del costo effettivamente ed efficientemente sostenuto, la cui mancata considerazione genera il rischio di extraprofitti occulti in violazione dell’art. 85 del Codice delle comunicazioni elettroniche e del principio di parità di trattamento.
Infine, il Collegio ha censurato il vizio di contraddittorietà della condotta dell’Autorità, che aveva in precedenza respinto le osservazioni della ricorrente sull’uso del PUN quale parametro per il costo dell’energia dell’incumbent e che, a distanza di due anni e al variare delle condizioni di mercato, ha mutato prospettiva adottando il medesimo parametro per l’operatore sovvenzionato, in modo sintomatico di disparità di trattamento e irragionevolezza. Il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento della delibera impugnata e compensazione delle spese stante la novità delle questioni.
Nota della Redazione
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