Verifica di anomalia e CCNL diversi: obbligo di valutare l’equivalenza delle tutele (TAR Lazio n. 14027 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di verifica dell’anomalia dell’offerta non ha natura sanzionatoria e non consiste nella ricerca di specifiche e singole inesattezze, ma mira ad accertare l’attendibilità e l’affidabilità complessiva dell’offerta rispetto alla corretta esecuzione dell’appalto. Quando l’operatore economico indica nella propria offerta un contratto collettivo diverso da quello individuato dalla stazione appaltante, l’Amministrazione è tenuta a verificare formalmente, ai sensi dell’art. 11, comma 4, d.lgs. n. 36/2023 e dell’Allegato I.01, che il contratto applicato garantisca ai dipendenti tutele economiche e normative equivalenti a quelle del contratto indicato nella lex specialis, esprimendo un motivato giudizio di equiparabilità degli istituti contrattuali. La valutazione di equivalenza, pur espressione di discrezionalità tecnica, è sindacabile in sede giurisdizionale per illogicità manifesta, arbitrarietà, difetto di istruttoria e di motivazione. Accertata la carenza istruttoria, il giudice amministrativo non può annullare l’aggiudicazione e dichiarare l’inefficacia del contratto, ma deve disporre il rinvio all’Amministrazione per la rinnovazione globale del sub-procedimento di verifica dell’anomalia.
Il Fatto
Una società, rimasta seconda classificata nella procedura negoziata indetta da un’azienda ospedaliera per l’affidamento del servizio di derattizzazione, disinfestazione e monitoraggio dei siti a rischio, ha impugnato l’aggiudicazione disposta in favore del concorrente che aveva offerto un ribasso pari al 40,13%. La ricorrente ha contestato, sotto diversi profili, l’esito positivo del sub-procedimento di verifica dell’anomalia, deducendo in particolare che la stazione appaltante non aveva verificato se il diverso CCNL applicato dall’aggiudicataria garantisse tutele economiche equivalenti a quelle del contratto collettivo indicato nella documentazione di gara. Ha inoltre censurato la mancata considerazione dei costi della squadra di emergenza, la congruità degli oneri aziendali della sicurezza e la quantificazione del costo dell’energia elettrica e dell’ammortamento degli automezzi. L’Amministrazione e la controinteressata hanno eccepito la tardività del ricorso e contestato nel merito le censure.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha anzitutto respinto l’eccezione di tardività, affermando che la pubblicazione della delibera di aggiudicazione all’albo pretorio non è di per sé idonea a far decorrere il termine di impugnazione se non è accompagnata dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva a tutti gli interessati: solo la piena conoscenza dell’atto conclusivo della procedura, acquisita a seguito della comunicazione, determina la decorrenza del termine.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto infondate le censure relative al mancato computo del costo della squadra di emergenza, avendo l’aggiudicataria chiarito che il relativo costo sarebbe stato assorbito dall’utile d’impresa, e quella concernente l’utilizzo del CCNL Aziende Artigiane Settore Pulizie e Servizi in luogo del CCNL Multiservizi, risultando equivalenti le declaratorie delle mansioni dei livelli di inquadramento previsti dai due contratti. Parimenti infondate sono state ritenute le doglianze sugli oneri di sicurezza e sul costo dell’energia, documentalmente supportate e riscontrate anche con dati ARERA.
Il collegio ha invece accolto la censura relativa al difetto di istruttoria nella verifica di equivalenza tra i contratti collettivi. Richiamato il disposto dell’art. 11, comma 4, d.lgs. n. 36/2023 e dell’Allegato I.01.6, che impone la valutazione di equivalenza sulla base di specifici parametri (lavoro supplementare, part-time, straordinario, festività soppresse, periodo di prova e di preavviso, comporto, maternità, permessi retribuiti, bilateralità, previdenza e sanità integrativa), il TAR ha rilevato che il verbale di verifica della congruità non conteneva alcuna considerazione sull’equivalenza, limitandosi la stazione appaltante a verificare i soli livelli di inquadramento. La verifica è stata quindi ritenuta formale e inadeguata rispetto alla ratio legis di protezione dei lavoratori.
Conseguentemente, conformemente all’orientamento del Consiglio di Stato, il TAR ha respinto le domande di annullamento dell’aggiudicazione, di declaratoria di inefficacia del contratto e di subentro, demandando alla stazione appaltante, entro il termine di novanta giorni, la riedizione della verifica di congruità dell’offerta, con salvezza delle determinazioni che saranno all’esito assunte e con possibilità di avvalersi di un consulente del lavoro qualora l’Amministrazione sia priva di competenza in materia. L’aggiudicataria prosegue nel frattempo nell’esecuzione del servizio. Le spese di lite sono state compensate per la reciproca soccombenza.
Nota della Redazione
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