Esecuzione del giudicato e penalità di mora contro il Ministero dell’Istruzione (TAR Campania n. 1819 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di giudizio di ottemperanza, ordina all’amministrazione di eseguire il giudicato formatosi sulla condanna al pagamento di somme in favore del privato, fissando un termine per l’adempimento. Decorso inutilmente tale termine, nomina un commissario ad acta e condanna l’amministrazione al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., quale strumento di effettività della tutela. La penalità è commisurata agli interessi legali e contenuta entro il limite massimo del 10% dell’importo dovuto, secondo i criteri indicati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8/2021 e n. 7/2019.
Il Fatto
La ricorrente chiedeva l’esecuzione della sentenza n. 8249/2024 del 2 dicembre 2024 del Tribunale di Napoli, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato al pagamento in suo favore della somma di euro 1.000 mediante emissione di buono elettronico (cd. carta del docente), oltre alle spese di giudizio.
Deduceva la ricorrente che il giudicato non era stato eseguito dall’amministrazione. Chiedeva pertanto che la sezione ordinasse l’esecuzione fissando un termine e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione alla penalità di mora ex articolo 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si costituiva con atto di stile.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha accolto il ricorso. L’amministrazione, costituitasi con atto di stile, non ha fornito elementi ostativi all’accoglimento, sicché il ricorso è stato ritenuto fondato.
Il Collegio ha quindi ordinato al Ministero di procedere all’esecuzione della sentenza nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento. In caso di ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione, il quale dovrà porre in essere gli atti necessari all’esecuzione del giudicato entro un ulteriore termine di sessanta giorni.
L’amministrazione è stata inoltre condannata alla penalità di mora. Il giudice amministrativo ha richiamato la funzione compulsiva e di garanzia assolta dallo strumento rispetto al principio di effettività della tutela di cui all’art. 1 del c.p.a. La penalità è stata quantificata negli interessi legali su quanto risultante dal giudicato, in aggiunta a quelli dovuti per legge.
Quanto ai criteri di quantificazione, in linea con il parametro della non manifesta iniquità ex art. 114 c.p.a., il Collegio ha fissato tre regole. Il termine iniziale decorre dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza all’amministrazione. Il termine finale è il giorno dell’adempimento spontaneo, anche tardivo, non perdendo la resistente il proprio potere di provvedere in una situazione di esercizio concorrente del potere con il commissario, secondo l’Adunanza Plenaria n. 8/2021. Il limite massimo è pari al 10% dell’importo dovuto, soglia oltre la quale la penalità perderebbe la funzione compulsiva divenendo fonte di sproporzionata locupletazione del privato, in coerenza con l’Adunanza Plenaria n. 7/2019 e i principi sovranazionali di chiarezza e prevedibilità della regola sanzionatoria in materia.
Le spese di giudizio, seguendo la soccombenza, sono state liquidate in euro ottocento, oltre accessori di legge, con distrazione al difensore per dichiarato anticipo.
Nota della Redazione
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