Falso sull’identità (art. 495 c.p.): spacciarsi per agente dei servizi al controllo stradale è reato anche esibendo i documenti veri (Cass. pen. 28287/2026)

Il principio di diritto

Nella nozione di “qualità personali” rilevante ai fini dell’art. 495 cod. pen. rientrano non solo l’identità e lo stato civile, ma anche gli attributi che concorrono a identificare la persona, come la professione, il grado, l’ufficio pubblico ricoperto. La falsa attribuzione di una qualità professionale integra il reato quando è offensiva in concreto, ciòè rilevante rispetto alla funzione o al servizio del destinatario della dichiarazione: attribuirsi, durante un controllo stradale, la falsa qualità di appartenente alle forze dell’ordine o ai servizi di sicurezza è idoneo a incidere sul controllo — orientato non solo all’identificazione ma anche alla prevenzione e repressione degli illeciti — anche se il dichiarante esibisce i propri documenti di identità veri.

Il fatto

La Corte di appello di Roma confermava la condanna di due imputati per il reato di cui all’art. 495 cod. pen.: durante un controllo su strada dei Carabinieri, si erano falsamente qualificati come appartenenti all’Arma e, poi, all’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE). Nell’abitacolo erano presenti 100.000 euro in contanti, di provenienza riconosciuta lecita (assoluzione dal capo ex art. 512-bis cod. pen.). Con distinti ricorsi gli imputati deducevano l’insussistenza del reato (avendo fornito le esatte generalità con documenti non alterati), il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.) e la mancata concessione delle attenuanti generiche.

La motivazione

I ricorsi sono rigettati. Sull’insussistenza del reato, la Corte richiama l’orientamento per cui le “qualità personali” dell’art. 495 cod. pen. comprendono anche professione, dignità, grado e ufficio pubblico (Sez. 5, n. 19695 del 05/03/2019, Bigoni, Rv. 275920; Sez. 5, n. 4426 del 24/02/1988, Glorioso, Rv. 211049; Sez. 5, n. 12225 del 17/10/2000, Ori, Rv. 218725). La dichiarazione falsa deve essere rilevante rispetto alla funzione del destinatario (Sez. 5, n. 16725 del 30/03/2016, De Donato, Rv. 266707) e il giudizio di offensività opera anche in concreto (Sez. 5, n. 23353 del 01/04/2022, Denti, Rv. 283432; Sez. U, n. 28605 del 24/04/2008, Di Salvia, Rv. 239921). Il controllo stradale non ha finalità solo identificativa ma anche di prevenzione e repressione: attribuirsi la qualità di appartenente ai servizi segreti mirava a eludere o edulcorare il controllo, tanto più in presenza dell’ingente somma contante. L’offesa in concreto sussiste.

Sul secondo motivo, la Corte richiama le Sezioni Unite Tushaj (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590): il giudizio di particolare tenuità postula una valutazione congiunta di modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità del danno o del pericolo, sicché i criteri sono cumulativi per il riconoscimento e alternativi per il diniego — basta la valutazione negativa di uno solo per escludere la tenuità. L’intensità del dolo può ricavarsi dalla lucidità e dalla caparbietà dell’azione, a prescindere dall’efficacia del contrasto investigativo; la stima di merito, non illogica, sfugge al sindacato di legittimità. Il terzo motivo, sulle attenuanti generiche, è generico: il diniego costituisce giudizio di fatto insindacabile se non contraddittorio, la mancanza di resipiscenza può giustificarlo quando confermativa di una personalità negativa (e non come sanzione dell’esercizio del diritto di difesa), e la richiesta può ritenersi disattesa con motivazione implicita quando è motivato il rigetto sull’adeguatezza della pena.

Implicazioni pratiche

La decisione ridimensiona una linea difensiva ricorrente: “ho detto una falsa qualità ma ho mostrato i documenti veri, quindi il falso è innocuo”. Non è così. L’offensività dell’art. 495 cod. pen. si misura sull’incidenza rispetto alla funzione dell’operante, non solo sull’identificazione anagrafica: in un controllo di polizia, millantare l’appartenenza alle forze dell’ordine o ai servizi incide sulle finalità di prevenzione e repressione, e integra il reato. Sul versante sanzionatorio, la lezione è duplice: la tenuità (art. 131-bis) cade se anche uno solo dei parametri è valutato negativamente, e la condotta processuale non collaborativa può legittimamente pesare sul diniego delle attenuanti, purché ancorata alla personalità e non al mero esercizio del diritto di difesa.

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