Reato militare di percosse e lesioni: la giurisdizione militare copre anche i fatti tra militari in ambito familiare, estranei al servizio

Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, sentenza n. 28621/2026, depositata il 28 luglio 2026 (udienza pubblica del 6 maggio 2026), R.G.N. 2121/2026 – Presidente Giuseppe De Marzo, Relatore Gaetano Di Giuro. Generalita’ oscurate ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 196/2003.

Il principio di diritto

I reati militari di percosse e lesioni personali (artt. 222 e 223 cod. pen. mil. di pace) sussistono, e rientrano nella giurisdizione del giudice militare, anche quando commessi da un militare ai danni di altro militare per ragioni private o familiari, estranee al servizio e alla disciplina: tali fattispecie tutelano un duplice bene giuridico – la persona e l’ordinata convivenza essenziale alla coesione e alla funzionalita’ delle Forze Armate – e la scelta di qualificarle come reati militari rientra nel discrezionale apprezzamento del legislatore, entro il limite della ragionevolezza (Corte cost. n. 298/1995).

Il fatto

Un sottufficiale dell’Esercito era stato condannato in primo e secondo grado, davanti alla giurisdizione militare, per più episodi di percosse e lesioni personali aggravate ai danni del coniuge, anch’egli militare, avvenuti in ambito domestico. La difesa contestava anzitutto il difetto di giurisdizione del giudice militare, sostenendo che i fatti – riconducibili alla sfera privata e familiare – andassero qualificati come reati comuni (artt. 581 e 582 cod. pen.), per i quali era già intervenuta archiviazione per difetto di querela; deduceva inoltre la violazione del ne bis in idem e vizi nella valutazione della prova.

La motivazione

La Corte rigetta il ricorso. Sui primi tre motivi ribadisce, richiamando la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. nn. 81/1980 e 298/1995), che i reati militari offendono un duplice ordine di interessi: quelli comuni a tutela della persona e quelli propriamente militari, legati all’ordinata convivenza interna alle Forze Armate. E’ perciò razionale e non irragionevole che il militare sia tenuto a una più rigorosa osservanza di regole di comportamento, la cui violazione resta assistita da sanzione penale militare anche se il fatto attiene alla sfera familiare ed e’ slegato dal servizio. La questione di legittimità costituzionale degli artt. 37, 222 e 223 cod. pen. mil. di pace e’ ritenuta manifestamente infondata – oltre che ripetitiva di quanto già vagliato – e comunque genericamente formulata. Gli ulteriori motivi (sulle modalità di escussione della persona offesa, sulla valutazione della prova, sul trattamento sanzionatorio e sulla liquidazione del danno) sono dichiarati inammissibili perché non dedotti in appello, generici o meramente rivalutativi a fronte di una motivazione logica e completa.

Esito: rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese della parte civile.

Implicazioni pratiche

Chi indossa la divisa risponde davanti al giudice militare anche per condotte violente maturate nella sfera privata e familiare, quando la vittima e’ a sua volta un militare: la qualificazione come reato militare non richiede un collegamento con il servizio o la disciplina, bastando la lesione dell’ordinata convivenza interna alle Forze Armate. Sul piano difensivo, la sentenza conferma inoltre che i vizi di valutazione della prova e le questioni non devolute in appello non possono essere introdotti per la prima volta in cassazione.

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