Rito monocratico: è abnorme l’ordinanza che restituisce gli atti al PM (art. 554-bis c.p.p.) senza indicarne le ragioni (Cass. pen. 6557/2026)

Corte di Cassazione, Sez. V penale, sentenza n. 6557 del 23 gennaio 2026 (R.G.N. 37881/2025), depositata il 17 febbraio 2026 — Presidente Scarlini, Relatore Cuoco.

Il principio di diritto

L’ordinanza con cui il giudice, ai sensi dell’art. 554-bis, comma 6, cod. proc. pen., restituisce gli atti al Pubblico Ministero per la mancata modifica del capo d’imputazione deve indicare le ragioni della restituzione, ossia le incoerenze riscontrate nella descrizione del fatto o nella sua qualificazione giuridica. In mancanza di tale specificazione, il Pubblico Ministero non può orientare le proprie determinazioni e ne deriva una stasi processuale non altrimenti risolvibile: il provvedimento è abnorme e va annullato senza rinvio.

Il fatto

Il Tribunale di Treviso, ai sensi dell’art. 554-bis cod. proc. pen., restituiva gli atti al Pubblico Ministero, non avendo questi provveduto a modificare il capo d’imputazione nei termini sollecitati all’udienza precedente.

Il Procuratore della Repubblica ricorreva per cassazione deducendo l’abnormità del provvedimento: privo di una motivazione idonea a individuare la diversa cornice qualificatoria ritenuta corretta, esso avrebbe determinato una stasi processuale non emendabile, non essendo possibile riscontrare quali difformità il giudice avesse individuato nella descrizione del fatto o nella sua definizione giuridica.

La motivazione

Il ricorso è fondato. L’art. 554-bis, comma 6, cod. proc. pen. mira a evitare istruttorie inutili conseguenti a modifiche o regressioni in dibattimento e copre sia le carenze nella descrizione del fatto sia le incongruenze nella qualificazione giuridica, così facilitando anche l’accesso ai riti alternativi. Per svolgere la sua funzione è essenziale non solo la previa interlocuzione tra giudice e parti — nel caso pacificamente avvenuta — ma soprattutto l’effettiva indicazione delle ragioni della restituzione, necessaria perché il Pubblico Ministero orienti le sue future determinazioni in coerenza con quanto ritenuto dal giudice.

Nel caso concreto, nulla di ciò emergeva dal provvedimento; né poteva presumersi una specificazione non riportata nel verbale, trattandosi di mera ipotesi priva di riscontro processuale. L’impossibilità di comprendere i termini di una riformulazione del capo d’imputazione ha determinato una stasi processuale non altrimenti evitabile, che integra la categoria dell’abnormità. L’ordinanza è quindi annullata senza rinvio, con restituzione degli atti al Tribunale di Treviso per il prosieguo.

Implicazioni pratiche

Il meccanismo dell’art. 554-bis cod. proc. pen. — invito al Pubblico Ministero a modificare l’imputazione e, in difetto, restituzione degli atti — funziona solo se il giudice motiva: deve indicare quali incoerenze del fatto o della qualificazione impongono la modifica. Un’ordinanza silente blocca il processo e diventa abnorme.

Contro una restituzione immotivata la via del Pubblico Ministero è il ricorso per cassazione per abnormità, con annullamento senza rinvio e ritorno degli atti al giudice. Sul piano pratico, la specificazione delle ragioni va messa a verbale: una specificazione solo asserita, ma non documentata, non basta.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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