Appello penale: la mancata applicazione d’ufficio di attenuanti o benefici non e’ deducibile in cassazione se non sollecitata dalle parti (Cass. pen. 28256/2026)

Corte di Cassazione, Seconda Sezione Penale, sentenza n. 28256/2026 (deposito 24 luglio 2026) – Mancata applicazione d’ufficio di attenuanti e benefici in appello e limiti del ricorso per cassazione.

Il principio di diritto

Il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare d’ufficio i benefici di legge e una o più circostanze attenuanti, non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, se l’effettivo espletamento di tale potere-dovere non sia stato sollecitato da una delle parti almeno in sede di conclusioni nel giudizio di appello, ovvero, nei casi in cui la condanna intervenga per la prima volta in appello, neppure con le conclusioni subordinate proposte in primo grado.

Il fatto

La Corte d’appello di Genova, in esito a giudizio abbreviato, confermava la condanna per maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, estorsione continuata, lesioni personali (in danno della convivente e di un terzo intervenuto) e per il porto ingiustificato di un cacciavite. L’imputato ricorreva per cassazione, contestando la responsabilità per maltrattamenti, atti persecutori ed estorsione, l’assorbimento degli atti persecutori nell’estorsione e il mancato riconoscimento d’ufficio dell’attenuante del risarcimento del danno ex art. 597, comma 5, cod. proc. pen.

La motivazione

Il ricorso e’ inammissibile. I motivi sulla responsabilità sono generici e sollecitano una rilettura del merito: la Corte d’appello aveva evidenziato un regime di convivenza connotato da violenza e prevaricazioni ripetute e abituali, dichiarazioni della persona offesa corroborate da riscontri, e la non spontaneità delle dazioni di denaro (finalizzate a placare l’aggressivita’ del convivente), fino all’aggressione in strada che aveva coinvolto anche un passante. Il motivo sull’assorbimento non era stato prospettato in appello e postula accertamenti di fatto, sicché non e’ consentito in sede di legittimità. Quanto all’attenuante del risarcimento del danno, il ricorrente non può dolersi della mancata applicazione d’ufficio in appello, non avendone fatto richiesta con l’atto di appello o almeno in sede di conclusioni: il mancato esercizio, non motivato, di tale potere-dovere non e’ deducibile in cassazione se non sollecitato dalle parti.

Esito: la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali e a una somma in favore della Cassa delle ammende.

Implicazioni pratiche

Chi punta al riconoscimento di un’attenuante (come quella del risarcimento del danno) o di un beneficio di legge deve sollecitarlo espressamente: se non lo chiede con l’atto di appello o almeno nelle conclusioni del giudizio di secondo grado, non potra’ poi lamentarne in cassazione la mancata applicazione d’ufficio. Sul merito, va ricordato che nei reati abituali (maltrattamenti, atti persecutori) l’alternanza di condotte violente e momenti di normalità non esclude il reato, e che le dazioni di denaro estorte per placare l’aggressivita’ del partner non sono ‘spontanee’ solo perché consegnate senza resistenza fisica immediata. In cassazione, infine, non e’ consentito riproporre i motivi d’appello già respinti senza un confronto critico con la motivazione impugnata.

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