Rimedio ex art. 35-ter ord. pen.: il reclamo è devolutivo, niente doglianze nuove; la presunzione di veridicità non supplisce all’allegazione mancante (Cass. pen. 21614/2026)

Corte di Cassazione, Sezione I penale, sentenza n. 21614 del 10 aprile 2026 (R.G.N. 1018/2026) — Presidente Filippo Casa, Relatrice Micaela Serena Curami.

Il principio di diritto

Il reclamo dinanzi al Tribunale di sorveglianza avverso il rigetto del rimedio risarcitorio ex art. 35-ter ord. pen. ha natura impugnatoria e carattere devolutivo: è precluso al detenuto introdurre per la prima volta in sede di reclamo questioni nuove, mai dedotte davanti al magistrato di sorveglianza né emerse nel giudizio di primo grado. La presunzione relativa di veridicità delle allegazioni del detenuto opera solo se la domanda è sufficientemente determinata; il potere-dovere istruttorio officioso del giudice presuppone un’esposizione specifica dei fatti costitutivi e non supplisce alla totale assenza di deduzione dei concreti fattori di lesione.

Il fatto

Il Tribunale di sorveglianza di Campobasso aveva dichiarato inammissibile il reclamo di un detenuto (rimedio ex art. 35-ter ord. pen., per condizioni detentive contrarie all’art. 3 CEDU): a fronte di una domanda originaria formulata in termini generici, solo in sede di reclamo l’interessato aveva concentrato le proprie doglianze su profili specifici — le condizioni igieniche dell’istituto, la presenza di odori maleodoranti, il malfunzionamento dei servizi idrici — mai prima segnalati. Il ricorso invocava la presunzione di veridicità delle allegazioni del detenuto e il conseguente onere dell’Amministrazione penitenziaria.

La motivazione

Il procedimento ex artt. 35-bis e 35-ter ord. pen. ha natura impugnatoria e devolutiva (Sez. 1, n. 2303/2021, Mitrean, cui il Collegio dà continuità): i poteri istruttori officiosi del giudice operano con riguardo ai fatti ritualmente introdotti nel thema decidendum e non consentono l’ingresso, per la prima volta in reclamo, di circostanze del tutto nuove, mai dedotte nell’atto introduttivo né emerse davanti al magistrato di sorveglianza; diversamente, si svuoterebbe il carattere devolutivo dell’impugnazione e si altererebbe il sistema dei gradi. La presunzione relativa di veridicità opera per le allegazioni a fondamento di una domanda sufficientemente determinata (Sez. 5, n. 14835/2026, Marotta; Sez. 1, n. 23362/2018, Lucchese), e il dovere di approfondimento officioso presuppone comunque un’esposizione specifica dei fatti costitutivi (Sez. 5, n. 18328/2020): non vale a colmare la totale assenza di deduzione. Le censure, risolvendosi nell’apodittica affermazione che quei profili fossero già impliciti nell’istanza iniziale, sono generiche e manifestamente infondate.

Esito: la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Implicazioni pratiche

Chi lamenta condizioni detentive degradanti deve dedurre da subito, davanti al magistrato di sorveglianza, i profili specifici della lesione: non può riservarli al reclamo, che è impugnazione a devoluzione delimitata. La presunzione di veridicità delle allegazioni del detenuto e i poteri istruttori d’ufficio del giudice aiutano chi ha già allegato fatti determinati, ma non sostituiscono un’iniziale prospettazione generica. Un’istanza vaga rischia il rigetto senza possibilità di rimediare in sede di reclamo.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *