Omicidio: violenza fisica e poi fuoco sulla vittima inerme integrano l’aggravante della crudelta’; nessuna condanna alle spese se la parte civile e’ soccombente sul risarcimento (Cass. pen. 28251/2026)

Corte di Cassazione, Prima Sezione Penale, sentenza n. 28251/2026 (deposito 24 luglio 2026) – Omicidio, circostanza aggravante della crudelta’ e condanna dell’imputato alle spese della parte civile.

Il principio di diritto

L’utilizzo delle violenze fisiche e il successivo impiego del fuoco, per cagionare la morte, contro una persona inerme e già indebolita dai colpi ricevuti esula dal normale processo causale dell’evento mortale e rappresenta un quid pluris rispetto all’attività necessaria per portare a compimento il proposito criminoso, che poteva essere realizzato con la sola forza fisica dell’aggressore: ciò integra la circostanza aggravante della crudelta’ ex art. 61, primo comma, n. 4, cod. pen., di natura soggettiva, denotando le sofferenze aggiuntive e la mancanza di ogni senso di umanita’, soprattutto verso una persona anziana.

Il fatto

La Corte di Assise di appello confermava la condanna a ventidue anni di reclusione per omicidio pluriaggravato, in continuazione con furto e illecito utilizzo di carte di pagamento. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, l’imputato aveva dapprima aggredito con violenza una persona anziana e in precarie condizioni di salute, poi – allontanatosi e sottratti veicolo e carte – vi aveva fatto ritorno cospargendo di alcol la vittima inerme e dandole fuoco, cagionandone la morte. L’imputato ricorreva per cassazione con sei motivi (rinnovazione istruttoria, seminfermita’, ricostruzione del fatto e trattamento sanzionatorio, aggravante della crudelta’, condanna alle spese della parte civile, bilanciamento).

La motivazione

Il ricorso e’ in gran parte inammissibile o infondato. Sulla seminfermita’, i disturbi di personalità rilevano ai fini dell’imputabilita’ solo se di consistenza, intensità e gravità tali da incidere sulla capacità e in nesso eziologico con la condotta; gli stati emotivi e passionali sono irrilevanti ex art. 90 cod. pen. (e non deducibili neppure ex art. 42). Le censure sulla ricostruzione del fatto e sul movente sollecitano una diversa e non consentita lettura delle prove, valutate concordemente dai giudici di merito (doppia conforme). L’aggravante della crudelta’ e’ correttamente ravvisata: l’imputato, pur potendo uccidere già con la prima aggressione, aveva interrotto l’azione per poi dare fuoco alla vittima agonizzante, condotta che eccede il normale meccanismo causale. E’ invece fondato il motivo sulle spese: la condanna dell’imputato alla rifusione delle spese della parte civile presuppone il riconoscimento (o la conferma) del diritto al risarcimento del danno; poiché la parte civile, soccombente in entrambi i gradi, aveva visto rigettata la propria domanda risarcitoria, manca il presupposto della condanna alle spese, pur essendo rigettato l’appello dell’imputato.

Esito: la Corte annulla senza rinvio la sentenza limitatamente alla condanna dell’imputato alle spese di una parte civile (domanda risarcitoria rigettata in entrambi i gradi), eliminandola; rigetta nel resto il ricorso, con condanna alle spese in favore delle altre parti civili.

Implicazioni pratiche

Sul piano sostanziale, la combinazione di violenza fisica e successivo impiego del fuoco contro una vittima già resa inerme integra l’aggravante della crudelta’, perché esprime sofferenze aggiuntive rispetto a quanto necessario a uccidere. Sul piano dell’imputabilita’, i disturbi di personalità e a maggior ragione gli stati emotivi e passionali non escludono la capacità se manca un nesso eziologico con il fatto. Sul piano processuale, va ricordato che l’imputato può essere condannato a rifondere le spese della parte civile solo se ne e’ stato riconosciuto (o confermato) il diritto al risarcimento: se la domanda risarcitoria e’ rigettata in entrambi i gradi, quella condanna non e’ dovuta neppure quando l’appello dell’imputato sia respinto.

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