Foglio di via obbligatorio: il giudice penale deve verificare d’ufficio la residenza effettiva, e la misura non si applica a chi e’ senza fissa dimora

Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, sentenza n. 28606/2026, depositata il 28 luglio 2026 (camera di consiglio del 27 maggio 2026), R.G.N. 8694/2026 – Presidente Giuseppe De Marzo, Relatore Barbara Calaselice.

Il principio di diritto

La legittimità del foglio di via obbligatorio (art. 2 d.lgs. 159/2011) deve essere accertata dal giudice penale, cui compete – e non al destinatario – l’onere di verificarne i presupposti, tra cui la residenza effettiva, quale centro principale di interessi, del soggetto. La misura non e’ applicabile a chi sia privo di residenza o di abituale dimora nel territorio nazionale: il difetto di tale presupposto rende illegittimo il provvedimento e ne comporta la disapplicazione, con insussistenza del reato di cui all’art. 76, comma 3, d.lgs. 159/2011. E’ inoltre specifico – e non inammissibile – il motivo di appello che contesta puntualmente l’accertamento sul luogo di effettiva residenza.

Il fatto

Un soggetto senza fissa dimora, presente stabilmente a Bologna grazie all’ospitalita’ di conoscenti e a strutture di assistenza ma privo di residenza anagrafica, era stato condannato per violazione del foglio di via obbligatorio. La Corte d’appello di Bologna aveva dichiarato inammissibile, per difetto di specificità, l’appello con cui si contestava la validità dell’ordine del Questore, deducendo la non corrispondenza tra la residenza formale e il luogo di effettiva permanenza.

La motivazione

La Corte accoglie il ricorso. Premesso l’inquadramento della specificità ‘estrinseca’ dei motivi di appello (art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen.; Sez. U Galtelli n. 8825/2017), osserva che la riproposizione di questioni già disattese in primo grado non e’ di per se’ causa di inammissibilità, purché i rilievi critici siano puntualmente enunciati. Nel merito, la conformità a legge del foglio di via va accertata dal giudice penale (parametri dell’art. 21-octies l. 241/1990), che deve disapplicare il provvedimento in caso di mancanza di una condizione di legittimità. Tra queste rientra la residenza effettiva: la misura mira a far rientrare la persona pericolosa nel luogo di dimora abituale per consentirne il controllo (già Corte cost. n. 68/1964) e, in difetto di un diverso comune di residenza, non e’ applicabile a chi ne sia privo. La critica dell’appellante non era quindi aspecifica; la Corte d’appello ha errato ponendo a carico dell’imputato un onere di prova della residenza che compete invece al giudice.

Esito: annulla l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna per nuovo giudizio.

Implicazioni pratiche

Il foglio di via obbligatorio presuppone una residenza effettiva del destinatario, che il giudice penale deve verificare d’ufficio: non e’ l’imputato a dover provare dove risiede realmente. Per chi e’ senza fissa dimora la misura non e’ applicabile, perché manca il comune di rientro che ne costituisce la ratio. Sul piano dell’impugnazione, contestare in modo puntuale l’accertamento sulla residenza rende il motivo di appello specifico e non ne consente la dichiarazione di inammissibilità.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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