DASPO urbano: il giudice deve verificare il ‘pericolo per la sicurezza’ in senso stretto, non il decoro urbano (Corte cost. 47/2024)

Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Penale, sentenza n. 28824/2026, depositata il 29 luglio 2026 (udienza pubblica del 15 maggio 2026), R.G.N. 38837/2025 – Presidente Aldo Aceto, Relatore Vittorio Pazienza.

Il principio di diritto

Nel reato di violazione del divieto di accesso alle aree urbane (art. 10, comma 2, d.l. 14/2017) il giudice penale deve verificare la legittimità del provvedimento questorile presupposto attenendosi all’accezione ristretta di ‘pericolo per la sicurezza’ fissata dalla Corte costituzionale (sent. n. 47/2024): non basta che la presenza del soggetto appaia non consona al decoro dell’area, ne’ la mera reiterazione della condotta, ma occorre che il comportamento sia associato a un concreto pericolo di commissione di reati, desunto dalla condotta tenuta. In difetto, il fatto non e’ configurabile.

Il fatto

Un venditore ambulante era stato condannato in primo e secondo grado per aver violato il divieto di accesso, imposto dal Questore per dodici mesi, a determinate aree urbane, essendo stato sorpreso mentre vendeva merce in una piazza di rilevante interesse storico e turistico. La difesa lamentava il mancato accertamento del ‘pericolo per la sicurezza’, anche alla luce della sentenza n. 47/2024 della Corte costituzionale. Lo stesso Procuratore generale sollecitava l’annullamento senza rinvio.

La motivazione

La Corte accoglie il ricorso. Richiamando la sentenza n. 47/2024 della Consulta, ribadisce che il sindacato del giudice penale sul provvedimento questorile – senza sostituirsi alla valutazione di pericolosità dell’autorità – deve verificarne la conformità alla legge, incluso l’obbligo di motivazione sugli elementi di fatto. Il termine ‘sicurezza’ va inteso in senso stretto, come garanzia della libertà dei cittadini di svolgere le proprie lecite attività al riparo da condotte criminose, e non nell’accezione ampia di ‘decoro urbano’. La misura non e’ rivolta ad allontanare ‘oziosi e vagabondi’: il pericolo deve emergere dalla condotta, non dalla sola personalità o dalla presenza reiterata. Nel caso concreto, i giudici di merito avevano ritenuto legittimo il divieto valorizzando la sola reiterata presenza del venditore in piazza e il pregiudizio al decoro, senza alcun elemento indicativo di un concreto pericolo di reati: percorso argomentativo confliggente con l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 10.

Esito: annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado perché il fatto non sussiste (art. 620, lett. l, cod. proc. pen.).

Implicazioni pratiche

Il DASPO urbano non può fondarsi sul solo disturbo al decoro o sulla ripetuta presenza in un’area ‘sensibile’: serve un provvedimento questorile che evidenzi un concreto pericolo di reati, desunto da condotte aggressive, minacciose o insistentemente moleste. Per la difesa, la mancata verifica di questo presupposto – alla luce della sentenza costituzionale n. 47/2024 – e’ un vizio che porta all’annullamento; per chi redige i provvedimenti amministrativi, la motivazione deve ancorarsi a fatti indicativi di pericolosità, non al mero decoro urbano.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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