Frode assicurativa: la querela della S.p.A. decorre da quando l’organo legittimato conosce il fatto, non dalla causa civile (Cass. pen. 1115/2026)

Corte di Cassazione, Sez. II penale, sentenza n. 1115/2026 (udienza pubblica del 2 dicembre 2025, R.G.N. 30428/2025) — Presidente Andrea Pellegrino, Relatore Giuseppe Nicastro

Il principio di diritto

Quando la persona offesa dal reato è una società per azioni, il dies a quo del termine per proporre querela (art. 124 cod. pen.) si individua nel momento in cui il consigliere delegato o l’amministratore unico — titolari del potere di querela — hanno conoscenza del fatto e del suo autore e possono liberamente determinarsi, e non nel diverso e antecedente momento in cui l’informazione sia pervenuta a ramificazioni periferiche della società o a un procuratore ad negotia privo del potere di querela; in tema di frode assicurativa, ove non sia attivata la procedura dell’art. 148 d.lgs. n. 209/2005, il termine è quello ordinario dell’art. 124 cod. pen. e decorre dalla piena conoscenza dell’illecito.

Il fatto

Il Tribunale di Bologna aveva dichiarato non doversi procedere, per tardività della querela, nei confronti di un’imputata per denuncia di un sinistro non accaduto (art. 642, secondo comma, cod. pen.): secondo il Tribunale, la compagnia assicuratrice aveva avuto conoscenza del fatto già al momento della costituzione nel giudizio civile promosso dalla danneggiata, sicché la querela proposta il 21 settembre 2021 era oltre il termine trimestrale. Il Procuratore della Repubblica ricorreva per cassazione (ex art. 608, comma 3, cod. proc. pen., contro sentenza di proscioglimento inappellabile), deducendo l’erronea applicazione dell’art. 124 cod. pen. e il vizio di motivazione.

La motivazione

Il motivo è fondato. La Corte ribadisce che, per i reati in danno di una società per azioni, il termine di querela decorre dalla conoscenza del fatto e dell’autore in capo agli organi titolari del potere di querela (consigliere delegato o amministratore unico), non dal momento in cui la notizia sia giunta a ramificazioni periferiche o a un procuratore ad negotia (Sez. 5, n. 21889/2010, Tipaldi; Sez. 2, n. 10978/2018, Puiatti). Nel caso, il Tribunale aveva erroneamente attribuito la conoscenza al procuratore ad negotia — privo, in base alla procura, del potere di proporre querela — sin dalla costituzione nel giudizio civile, omettendo di considerare la testimonianza del funzionario dell’Ufficio Legale e Antifrode, unico organo legittimato, che aveva avuto notizia del fatto solo dopo il deposito della sentenza civile d’appello (19 luglio 2021). Ne consegue la tempestività della querela del 21 settembre 2021 e l’annullamento con rinvio al Tribunale di Bologna. La Corte conferma anche l’ammissibilità del ricorso del PM contro le sentenze di proscioglimento per i reati dell’art. 550 cod. proc. pen. pronunciate dopo il 25 agosto 2024 (Sez. 2, n. 17493/2025, Verdino).

Implicazioni pratiche

Per il penalista e per chi assiste imprese: nelle frodi assicurative e, più in generale, nei reati in danno di società di capitali, il termine di querela non decorre dal primo contatto “periferico” con la notizia — ad esempio la difesa in una causa civile affidata a un procuratore ad negotia — ma dal momento in cui l’organo effettivamente titolare del potere di querela conosce il fatto e il suo autore e può determinarsi. È quindi decisivo ricostruire l’organigramma dei poteri e il contenuto delle procure. Sul piano processuale, la sentenza conferma che il pubblico ministero può ricorrere per cassazione contro i proscioglimenti inappellabili per i reati a citazione diretta pronunciati dopo il 25 agosto 2024.

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