Bancarotta semplice: aggravamento del dissesto e colpa grave vanno provati in concreto (Cass. pen. 24773/2026)
Corte Suprema di Cassazione, Quinta Sezione Penale, sentenza n. 24773/2026, pubblicata il 2 luglio 2026 (udienza pubblica del 20 marzo 2026, R.G.N. 1347/2026) — Presidente Rossella Catena, Relatore Maria Elena Mele.
Il principio di diritto
«Nel reato di bancarotta semplice, la mancata tempestiva richiesta di dichiarazione di fallimento da parte dell’amministratore (anche di fatto) della società è punibile se dovuta a colpa grave che può essere desunta, non sulla base del mero ritardo nella richiesta di fallimento, ma in concreto, da una provata e consapevole omissione».
Il fatto
La Corte d’appello di L’Aquila aveva confermato la condanna dell’imputato — amministratore unico di una società dichiarata fallita nel 2018 — per il reato di bancarotta semplice (artt. 217, comma 1, n. 2, e 227 legge fall.), per avere aggravato il dissesto astenendosi dal richiedere il fallimento. Il ricorso era affidato a due motivi: con il primo si lamentava il difetto di prova sull’aggravamento del dissesto, desunto unicamente dalla maturazione di interessi moratori su debiti preesistenti e dalle generiche affermazioni del curatore, senza considerare la documentazione difensiva (una sentenza del giudice civile che aveva ridotto il debito verso un istituto di credito); con il secondo si censurava la motivazione sull’elemento soggettivo, avendo la Corte ravvisato la colpa grave nella mera inerzia.
La motivazione
La Corte accoglie entrambi i motivi. Sull’aggravamento del dissesto: non è sufficiente citare alcune voci del passivo di bilancio, aumentate o rimaste tali, dovendo esso essere rappresentato da un sempre maggiore squilibrio economico-finanziario complessivo della società; la Corte territoriale non si era confrontata con la documentazione difensiva. Sull’elemento soggettivo: la colpa grave non può discendere dal mero ritardo nel deposito della domanda di fallimento, ma esige una provata e consapevole omissione. La fondatezza del ricorso impone di rilevare l’intervenuta prescrizione del reato (commesso il 25 gennaio 2018, termine di sette anni e sei mesi): per i reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 non si computano le sospensioni ex art. 159, comma 2, cod. pen. quando, nei gradi successivi, cade l’affermazione di responsabilità (art. 159, comma 3). Non emergendo gli estremi per il proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. — l’insussistenza del fatto non essendo percepibile ictu oculi — l’annullamento è senza rinvio per estinzione del reato.
Esito: la Corte accoglie il ricorso e annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
Implicazioni pratiche
La pronuncia richiama due presupposti spesso trascurati nella bancarotta semplice: l’aggravamento del dissesto va dimostrato come squilibrio economico-finanziario complessivo, non con il semplice aumento di singole voci del passivo; e la colpa grave per omessa richiesta di fallimento esige la prova di una scelta consapevole, non il mero ritardo. Rilievo processuale: l’accoglimento nel merito riattiva, ex art. 159, comma 3, cod. pen., il computo delle sospensioni prima sospese, facendo emergere la prescrizione e conducendo all’annullamento senza rinvio, non essendo l’insussistenza del fatto percepibile ictu oculi ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
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