Sorveglianza: la misura alternativa concessa ma non ancora avviata si dichiara inefficace, non si revoca; sul condannato l’onere di documentare il domicilio (Cass. pen. 28328/2026)

Corte di Cassazione, Prima Sezione Penale, sentenza n. 28328/2026 (deposito 24 luglio 2026) – Misura alternativa concessa ma non ancora avviata: dichiarazione di inefficacia e onere di documentare il domicilio.

Il principio di diritto

Quando la misura alternativa e’ stata concessa ma non e’ ancora stato sottoscritto il verbale di sottoposizione alle prescrizioni – momento dal quale, ai sensi dell’art. 97 del d.P.R. n. 230 del 2000, decorrono gli effetti della misura – il venir meno dei presupposti (nella specie, l’incertezza sul domicilio) conduce alla dichiarazione di inefficacia dell’ordinanza concessiva, e non alla sua revoca. E’ onere del condannato allegare documentazione idonea a comprovare la provenienza della comunicazione dei nuovi domicili e la loro concreta disponibilita’: in difetto, e a fronte di indicazioni di incerta provenienza, non sussiste alcun obbligo del Tribunale di sorveglianza di accertarne d’ufficio l’idoneita’.

Il fatto

Il Tribunale di sorveglianza dichiarava inefficace la propria ordinanza con cui era stata concessa una misura alternativa: dopo la concessione e prima della sottoscrizione del verbale di sottoposizione alle prescrizioni, erano stati comunicati due domicili diversi da quello indicato nell’ordinanza concessiva, senza allegare documentazione comprovante la provenienza delle indicazioni e la disponibilita’ dei luoghi. Il condannato ricorreva per cassazione, lamentando che il Tribunale non avesse tenuto conto delle ragioni della modifica del domicilio e che il nuovo domicilio indicato avrebbe potuto essere riscontrato d’ufficio, cosi’ evitando la dichiarazione di inefficacia.

La motivazione

Il ricorso e’ inammissibile perche’ aspecifico e manifestamente infondato. A fronte di una declaratoria di inefficacia correttamente adottata per l’incerta provenienza e l’assenza di documentazione dei domicili indicati, lo stesso ricorrente ammette di non avere prodotto documentazione idonea a comprovare ne’ la provenienza della comunicazione del nuovo domicilio ne’ la sua concreta disponibilita’. Non coglie nel segno la difesa laddove sostiene che il Tribunale avesse l’obbligo di accertare d’ufficio l’idoneita’ dei nuovi domicili, trattandosi di indicazioni prive di supporto documentale e di incerta provenienza. Correttamente si e’ proceduto alla dichiarazione di inefficacia e non alla revoca, non essendo ancora stato sottoscritto il verbale di adempimento delle prescrizioni, momento dal quale decorrono gli effetti della misura ex art. 97 del d.P.R. n. 230 del 2000.

Esito: la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Implicazioni pratiche

Chi ottiene una misura alternativa deve curare con rigore l’indicazione del domicilio: fino alla sottoscrizione del verbale di sottoposizione alle prescrizioni la misura non produce effetti, e ogni variazione del domicilio va comunicata con documentazione che ne provi provenienza e disponibilita’. In mancanza, l’ordinanza concessiva puo’ essere dichiarata inefficace, senza che il Tribunale di sorveglianza sia tenuto ad accertamenti officiosi. Utile distinguere i due istituti: l’inefficacia opera quando la misura non e’ ancora stata avviata; la revoca presuppone invece l’avvio del trattamento e valuta la condotta successiva del condannato.

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