Fondo per le vittime dei reati di tipo mafioso (l. 512/1999): niente accesso se condanna e reato sono anteriori al 30 settembre 1982; l’inesistenza del diritto e rilevabile d’ufficio (Cass. 23098/2026)

Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, sentenza n. 23098/2026, R.G.N. 24489/2023 — pubblica udienza del 4 giugno 2026, pubblicata il 13 luglio 2026, Presidente Relatore ed estensore Raffaele Gaetano Antonio Frasca.

Il principio di diritto

Il diritto di accesso al Fondo di rotazione per la solidarieta alle vittime dei reati di tipo mafioso (l. n. 512 del 1999) presuppone, ai sensi dell’art. 4, una sentenza definitiva di condanna emessa successivamente al 30 settembre 1982 per i reati ivi indicati; i fatti delittuosi e la condanna anteriori a tale data non rientrano ratione temporis nell’ambito applicativo della legge, sicche il diritto vantato nei confronti del Fondo e insussistente in iure. Tale insussistenza, quale premessa logico-giuridica dell’esame di ogni questione sulla prescrizione, e rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimita, non implicando alcun accertamento di fatto, con correzione della motivazione ex art. 384 cod. proc. civ.

Il fatto

Gli eredi di una vittima di un omicidio di matrice mafiosa agivano nei confronti del Fondo di rotazione per la solidarieta alle vittime dei reati di tipo mafioso (l. n. 512 del 1999), per ottenere il risarcimento del danno. La Corte d’appello di Salerno, come il primo giudice, decideva la causa esclusivamente sulla base dell’eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento, accogliendola. Gli eredi ricorrevano per cassazione con tre motivi, tutti incentrati sulla decorrenza e sul regime della prescrizione.

La motivazione

La Corte rigetta il ricorso, ma corregge la motivazione. Il Fondo attua un’obbligazione solidaristica dello Stato, che concorre con quella del condannato autore del fatto; l’accesso, pero, e disciplinato dall’art. 4 della l. n. 512 del 1999, che lo riconosce alle persone a cui favore sia stata emessa, successivamente al 30 settembre 1982, sentenza definitiva di condanna per i reati di tipo mafioso indicati. Nel caso, la condanna penale e i fatti erano anteriori a tale data: il diritto azionato non era percio riconducibile, ratione temporis, alla fattispecie normativa invocata ed era insussistente in iure. Poiche tale insussistenza costituisce la premessa logica necessaria di ogni questione sulla prescrizione — su cui soltanto i giudici di merito si erano pronunciati, senza scrutinare la configurabilita del diritto — la Corte la rileva d’ufficio, senza accertamenti di fatto, e conferma il rigetto correggendo la motivazione. Per i fatti anteriori al 30 settembre 1982 (ma successivi al 1 gennaio 1969) opera semmai il diverso regime delle elargizioni della l. n. 302 del 1990, con apposito procedimento amministrativo.

Esito: rigetta il ricorso, con correzione della motivazione; compensa le spese del giudizio di legittimita; disposto l’oscuramento delle generalita dei ricorrenti e del loro dante causa.

Implicazioni pratiche

Chi agisce per accedere al Fondo di rotazione per le vittime dei reati di tipo mafioso (l. n. 512 del 1999) deve verificare anzitutto l’ambito temporale: serve una sentenza definitiva di condanna emessa dopo il 30 settembre 1982 per i reati indicati dall’art. 4. Per gli eventi anteriori a quella data — purche successivi al 1 gennaio 1969 — la tutela va cercata nel distinto regime delle elargizioni della l. n. 302 del 1990, attraverso il procedimento amministrativo ivi previsto. Sul piano processuale, la questione della configurabilita “in iure” del diritto precede logicamente quella della prescrizione ed e rilevabile d’ufficio anche in cassazione, con correzione della motivazione (art. 384 cod. proc. civ.): impostare la lite solo sulla prescrizione, trascurando i presupposti sostanziali del diritto, e una strategia fragile.

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