Inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse senza condanna alle spese (Cass. pen. Sez. n. 12738 del 07.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse, determinata da una causa non imputabile al ricorrente, rende inammissibile il ricorso per cassazione. Tale declaratoria non configura un’ipotesi di soccombenza, pertanto non consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali né al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Il Fatto

Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di riesame, aveva sostituito la misura cautelare della custodia in carcere, applicata nei confronti del ricorrente, con quella degli arresti domiciliari, con il presidio del dispositivo elettronico. Avverso tale ordinanza, il difensore di fiducia aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo vizi motivazionali in ordine alla configurabilità del reato contestato e alla sussistenza delle esigenze cautelari.

Nelle more del giudizio di legittimità, il difensore, munito di procura speciale, ha rinunciato al ricorso, essendo intervenuta un’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari che aveva sostituito la misura degli arresti domiciliari con quella dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto il ricorrente, con atto abdicativo validamente formalizzato, ha dedotto che la misura coercitiva oggetto del provvedimento impugnato era stata nel frattempo sostituita. La questione centrale affrontata nella motivazione riguarda le conseguenze economiche di tale declaratoria.

Il Collegio, pur consapevole di un contrario orientamento giurisprudenziale, ha aderito al difforme e maggioritario indirizzo interpretativo, secondo cui l’inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse, derivante da causa non imputabile al ricorrente, non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali né della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. Il sopraggiunto venir meno dell’interesse alla decisione non integra, infatti, un’ipotesi di soccombenza.

Tale conclusione si pone in linea di continuità con il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 6624 del 2012, secondo cui la nozione di carenza d’interesse sopraggiunta va individuata nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all’impugnazione, la cui attualità è venuta meno per una mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore.

Conseguentemente, in simili ipotesi, l’inammissibilità del ricorso non comporta alcuna conseguenza sfavorevole al ricorrente ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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