Furto di energia elettrica e violenza sulle cose per l’utilizzatore dell’allaccio abusivo (Cass. pen. Sez. VII n. 4725 del 05.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di furto di energia elettrica, l’aggravante della violenza sulle cose prevista dall’art. 625, primo comma, n. 2), cod. pen. è configurabile anche quando l’allacciamento abusivo alla rete di distribuzione sia materialmente compiuto da persona diversa dall’agente, che si limiti a fare uso dell’allaccio altrui. Si tratta di circostanza di natura oggettiva, valutabile a carico dell’agente se conosciuta o ignorata per colpa, con la conseguenza che la distinzione tra l’autore della manomissione e il beneficiario dell’energia rileva, ai fini della configurabilità del reato o dell’aggravante, solo quando incida sull’elemento soggettivo. È inammissibile, inoltre, il motivo che deduca il malgoverno delle regole di valutazione della prova come violazione di legge, non essendo prevista alcuna invalidità.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Palermo, con sentenza del 03.04.2024, confermava la condanna dell’imputato per il reato di furto pluriaggravato. Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione articolando due motivi: il primo contestava la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità; il secondo denunziava vizi motivazionali in relazione all’elemento soggettivo del reato.
Investita del ricorso, la Sez. VII era chiamata a verificare la deducibilità delle censure in sede di legittimità e, in particolare, la configurabilità dell’aggravante della violenza sulle cose nel furto di energia elettrica.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è inammissibile perché fondato su mere doglianze in punto di fatto, che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito: le stesse devono considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti, perché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata.
La Corte aggiunge che la dedotta violazione degli artt. 192, 544 e 546 cod. proc. pen. non è consentita: è inammissibile la censura relativa all’asserito malgoverno delle regole di valutazione della prova, non essendo l’inosservanza di tali disposizioni prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come richiesto dall’art. 606 lett. c) cod. proc. pen. Né rileva la qualificazione del vizio come error in iudicando in iure ai sensi della lett. b) del medesimo articolo, perché tale disposizione riguarda solo l’errata applicazione della legge sostanziale.
Sul punto dell’aggravante, il motivo è anche manifestamente infondato. In tema di furto di energia elettrica, la violenza sulle cose è configurabile anche quando l’allacciamento abusivo sia compiuto da persona diversa dall’agente, che si limiti a fare uso dell’allaccio altrui, trattandosi di circostanza di natura oggettiva, valutabile se conosciuta o ignorata per colpa.
Il secondo motivo è ugualmente inammissibile, perché denunzia l’illogicità della motivazione sulla base di una diversa lettura dei dati processuali o di una diversa ricostruzione storica dei fatti. La Corte ribadisce la preclusione a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi e a saggiare la tenuta logica della pronuncia mediante raffronto con modelli di ragionamento mutuati dall’esterno. Il ricorso, inoltre, non si confronta con le circostanze emerse dall’istruttoria dibattimentale e non formula la doglianza in termini di travisamento. Ne deriva la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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