Sequestro per sproporzione: ricorso inammissibile se contesta la motivazione (Cass. pen. Sez. VI n. 27349 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro preventivo di somme di denaro finalizzato alla confisca per sproporzione di cui agli artt. 240-bis e 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente per violazione di legge. Sono pertanto inammissibili i motivi con cui si contesta l’attendibilità delle dichiarazioni rese dai familiari dell’indagato sulla provenienza lecita del denaro e la valutazione delle fonti di reddito del nucleo familiare: tali censure attengono al vizio di motivazione e restano estranee al perimetro del sindacato di legittimità. La motivazione del provvedimento di riesame che si ancorа alle fonti di prova effettivamente vagliate non è apparente né apodittica e non è sindacabile in sede di legittimità.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ascoli Piceno, con decreto del 14 novembre 2025, convalidava il sequestro di una somma di denaro rinvenuta nella disponibilità del ricorrente, insieme a quantitativi di sostanze stupefacenti destinate allo spaccio, all’esito di una perquisizione domiciliare. Il provvedimento si fondava sulla obiettiva sproporzione tra la somma custodita nella cassaforte della stanza dell’indagato, allo stato privo di attività lavorativa, e i proventi della sua pregressa attività economica.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, sezione per il riesame, con ordinanza del 27 aprile 2026 confermava il decreto, ritenendo non verosimili le dichiarazioni della madre dell’indagato sulla provenienza lecita del denaro, in considerazione della esiguità dei redditi percepiti dal ricorrente e di quelli da pensione della madre. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge per motivazione apparente.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal rilievo preliminare che, contro i provvedimenti emessi in materia di sequestro preventivo, il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge. Questo perimetro limita in modo rigoroso il sindacato di legittimità e costituisce il filtro attraverso cui i motivi vanno valutati.
Su tale premessa, il ricorso viene giudicato per un verso generico e per altro verso manifestamente infondato. Il provvedimento impugnato soddisfa i requisiti dell’indirizzo rigoroso della giurisprudenza di legittimità in materia di sequestro di somme destinate alla confisca per sproporzione.
Le dissertazioni del difensore sono giudicate generali e astratte, prive di concreto aggancio ai reali contenuti del provvedimento. Il Tribunale ha rilevato la sproporzione fra la somma rinvenuta nella cassaforte e gli esigui redditi singolarmente percepiti e dichiarati dai componenti del nucleo familiare, con particolare riguardo alla destinazione della modesta pensione mensile della madre alle esigenze di vita dell’intera famiglia.
Da ciò la Corte deduce che la motivazione non è affatto apparente o apodittica, ma ancorata alle fonti di prova effettivamente vagliate, e dunque immune da vizi rilevabili in sede di legittimità. Il passaggio decisivo è la qualificazione dei motivi: le doglianze sull’illogicità dell’apparato argomentativo, sull’attendibilità delle dichiarazioni della madre e sulla valutazione delle fonti di reddito si traducono in censure attinenti al vizio di motivazione, come tali estranee al sindacato di legittimità sui provvedimenti in materia di sequestro preventivo.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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