Diniego autorizzazione paesaggistica ed inedificabilità nella fascia fluviale senza deroghe (TAR Lazio n. 8527 del 08.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di autorizzazione paesaggistica, il provvedimento di diniego fondato su una pluralità di motivazioni autonome è sorretto dalla legittimità di una sola di esse. La motivazione basata sulla non conformità dell’intervento alla normativa di tutela paesaggistica, per contrasto con il divieto di edificazione nella fascia di rispetto dei corsi d’acqua, ha carattere assorbente rispetto alla valutazione di compatibilità con i valori paesaggistici. Le disposizioni derogatorie al vincolo di inedificabilità assoluta, che richiedono la comprovata esistenza di aree edificate contigue e la sussistenza di specifiche zonizzazioni alla data di adozione del piano paesaggistico, sono di stretta interpretazione e la loro applicazione grava sull’interessato, che deve fornire la prova dei relativi presupposti.
Il Fatto
Una società, proprietaria di alcuni lotti in località “Madonna della Pace” nel Comune di Agosta, ricadenti in area sottoposta a vincolo paesaggistico per la prossimità al Fiume Aniene e a un bene archeologico, presentava domanda di permesso di costruire e contestuale istanza di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di un edificio commerciale e turistico-ricettivo. La Regione Lazio aveva denegato l’autorizzazione, previo parere negativo della Soprintendenza. Annullato in sede giurisdizionale il primo diniego per difetto di istruttoria, la Regione, in sede di riedizione del potere, emanava una nuova determinazione negativa, motivata sia dalla non conformità dell’intervento all’art. 36, comma 6, delle N.T.A. del P.T.P.R., sia dalla sua incompatibilità con i valori paesaggistici del sito.
Le società impugnavano il nuovo provvedimento, deducendo, tra l’altro, l’erronea classificazione dell’area, l’applicabilità delle deroghe al vincolo di inedificabilità e l’esistenza di un precedente titolo autorizzatorio rilasciato per un intervento sostanzialmente identico.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente disposto lo stralcio della documentazione tardivamente depositata dall’Avvocatura dello Stato, in violazione dei termini di cui all’art. 73, comma 1, cod. proc. amm., e ha respinto l’eccezione sollevata dalla Regione circa il superamento dei limiti dimensionali delle memorie di replica, non applicabile nel caso di specie.
Nel merito, il Collegio ha qualificato il provvedimento impugnato come atto plurimotivato, fondato su due motivi autonomi: la non conformità al P.T.P.R. e l’incompatibilità paesaggistica. Richiamando il principio per cui, in tali casi, è sufficiente la legittimità di una sola motivazione a sorreggere l’atto, il TAR ha ritenuto che la prima abbia carattere assorbente, in quanto il dissenso deriva direttamente da una disposizione normativa che impone un vincolo di inedificabilità assoluta nella fascia di 150 metri dai corsi d’acqua.
Quanto alla censura relativa all’applicabilità delle deroghe previste dai commi 8 e 12 dell’art. 36 delle N.T.A. del P.T.P.R., il Tribunale ha chiarito che il comma 12 ha natura programmatica e non prescrittiva, riguardando la futura attività di pianificazione urbanistica. Con riferimento al comma 8, ha rilevato che la parte interessata non aveva documentato la zonizzazione dell’area alla data di adozione del piano paesaggistico (1987), né dimostrato la sussistenza della condizione della “comprovata esistenza di aree edificate contigue”, condizione smentita dall’esame delle ortofoto, che mostravano un contesto agricolo integro.
Il Collegio ha altresì ritenuto inconferente il richiamo alla classificazione dell’area contenuta nel PAI, trattandosi di strumento con finalità diverse dal piano paesaggistico. Ha infine rigettato le censure relative alla valutazione di compatibilità, accertando che la classificazione dell’area come “Paesaggio Naturale Agrario” era confermata dalla documentazione versata in atti, e quelle relative al precedente titolo autorizzatorio, precisando che tale titolo si riferiva a un intervento diverso e che la sua eventuale illegittimità non potrebbe comunque fondare un legittimo affidamento. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese in favore della Regione Lazio.
Nota della Redazione
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