Ottemperanza a condanna generica del giudice civile è inammissibile davanti al TAR (TAR Campania n. 1680 del 10.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza proposto davanti al giudice amministrativo avverso una sentenza definitiva del giudice civile è inammissibile quando la pronuncia da eseguire sia di condanna generica. L’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato, non di introdurre nuove questioni di cognizione riservate al giudice ordinario. Il titolo esecutivo è azionabile solo se il dispositivo e la motivazione permettono la quantificazione della somma con una mera operazione matematica. In difetto, la domanda va dichiarata inammissibile, restando al giudice ordinario il compito di determinare il quantum.
Il Fatto
La ricorrente, agendo quale erede, ha chiesto al TAR l’ottemperanza di una sentenza della Corte d’Appello di Napoli, sezione Lavoro, passata in giudicato, con cui il Ministero della Salute era stato condannato al pagamento dell’indennizzo ex legge n. 210 del 1992, oltre interessi. La sentenza, notificata all’amministrazione, non era stata eseguita.
Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna al pagamento e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito, deducendo che l’esecuzione delle condanne all’indennizzo avviene secondo un ordine cronologico.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha scrutinato in via preliminare la proponibilità dell’azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per l’esecuzione di sentenze definitive del giudice civile. Ha richiamato l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che ammette l’ottemperanza al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo di conformarsi al giudicato, ma non per introdurre nuove questioni di cognizione, riservate al giudice ordinario.
Con riguardo alle condanne al pagamento di somme di denaro, il TAR ha ribadito che il creditore può agire in ottemperanza solo a fronte di una sentenza di condanna non generica. La pronuncia che non contiene l’esatta determinazione della somma costituisce titolo esecutivo solo a condizione che dal dispositivo e dalla motivazione sia possibile procedere alla quantificazione con una operazione meramente matematica.
Secondo l’indirizzo consolidato richiamato — Cons. Stato n. 590 del 2020, Cons. Stato n. 1952 del 2016 e Tar Marche n. 172 del 2022 — è precluso al giudice amministrativo effettuare nuove valutazioni in fatto e in diritto su questioni non dedotte o trattate nel giudizio civile. Nel caso di perdurante contrasto tra le parti, la cognizione spetta al giudice ordinario.
Applicando tale principio, il Collegio ha rilevato che la sentenza azionata è del tutto indeterminata quanto all’ammontare del beneficio e non indica criteri che ne consentano la determinazione con un mero calcolo. Il Ministero era stato condannato al pagamento delle somme a titolo di indennizzo “una tantum” di cui alla legge n. 210/1992, oltre interessi, senza ulteriori specificazioni.
Ne è conseguita la declaratoria di inammissibilità della domanda di esecuzione, con necessità di adire nuovamente il giudice ordinario per concretizzare e determinare il decisum. Le spese sono state compensate in ragione della natura degli interessi e della definizione in rito del giudizio.
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Nota della Redazione
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