Cessazione della materia del contendere per revoca in autotutela del bando di gara (TAR Lombardia n. 4131 del 19.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca in autotutela dell’intera procedura di gara, disposta dalla stazione appaltante nel corso del giudizio, rimuove integralmente l’oggetto sostanziale della controversia e soddisfa pienamente la pretesa demolitoria azionata dal ricorrente. Ne consegue la declaratoria di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., anziché una pronuncia di improcedibilità ex art. 35 cod. proc. amm., disposizione quest’ultima che attiene alle ragioni ostative sopravvenute alla decisione di merito. La definizione del giudizio per sopravvenuta revoca della procedura giustifica la compensazione delle spese di lite, con obbligo per la stazione appaltante di rifusione del contributo unificato.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato il bando di gara, il disciplinare e gli ulteriori atti della procedura ad evidenza pubblica avente ad oggetto un accordo quadro per la fornitura di elettrotreni di nuova generazione “regio express” e dei relativi servizi manutentivi, nonché la documentazione di gara successivamente modificata mediante numerosi chiarimenti. A fondamento del ricorso, la società ha dedotto l’illegittimità della lex specialis, l’indeterminatezza di talune prescrizioni tecniche e la sproporzione del sistema sanzionatorio contrattuale.
Nelle more del giudizio, la stazione appaltante ha avviato un procedimento di riesame, conclusosi con una delibera del 6 maggio 2026 recante la revoca in autotutela dell’intera procedura di gara. A seguito di tale sopravvenienza, la società ricorrente ha chiesto la declaratoria di improcedibilità per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese; la parte resistente ha insistito per la declaratoria di estinzione del giudizio, anch’essa con compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere. Nel caso di specie, dagli atti depositati è emerso che la procedura oggetto di impugnazione è stata integralmente rimossa dall’amministrazione procedente mediante la revoca in autotutela del 6 maggio 2026.
Tale sopravvenienza ha determinato il venir meno dell’oggetto sostanziale della controversia, con la conseguenza che la pretesa demolitoria azionata in giudizio deve ritenersi soddisfatta. Il Collegio ha pertanto escluso che potesse configurarsi una pronuncia di improcedibilità ai sensi dell’art. 35 cod. proc. amm., disposizione che riguarda in via generale le ragioni ostative sopravvenute alla decisione di merito, e non il caso in cui l’esito favorevole per il ricorrente sia già stato conseguito.
Quanto al regime delle spese di lite, il Collegio ne ha disposto l’integrale compensazione, avuto riguardo alla definizione della controversia per sopravvenuta revoca della procedura e alla concorde richiesta delle parti in tal senso. È stato invece posto a carico di Ferrovienord S.p.A. l’obbligo di rifusione del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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