Incendio di cosa parzialmente altrui: pericolo presunto per la pubblica incolumità (Cass. pen. Sez. 1 n. 17196 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La qualificazione del fatto come incendio di cosa propria ai sensi dell’art. 423, secondo comma, cod. pen. postula che l’agente sia proprietario esclusivo del bene; ove la proprietà sia solo parziale, la condotta integra anche il reato di incendio di cosa altrui di cui al primo comma della medesima disposizione, con la conseguenza che il pericolo per la pubblica incolumità, in tale ultima ipotesi, si presume in modo assoluto (presunzione iuris et de iure), senza necessità di accertamento concreto. Il delitto di fraudolento danneggiamento dei beni assicurati di cui all’art. 642 cod. pen., che si consuma con la distruzione del bene a prescindere dall’effettiva riscossione dell’indennizzo, è configurabile solo in relazione alla quota di proprietà dell’agente, mentre per la quota altrui la condotta può integrare il diverso reato di truffa, consumata o tentata, ai sensi dell’art. 640 cod. pen. È inammissibile il motivo di ricorso che, deducendo il travisamento della prova, non alleghi puntualmente gli atti asseritamente travisati e prospetti una mera lettura controfattuale delle emergenze processuali.
Il Fatto
Nelle prime ore serali del 24 luglio 2017 un incendio distruggeva un capannone in Milano, di proprietà di una società di godimento, concesso in locazione a un’azienda attiva nello stoccaggio di rifiuti. L’imputato, amministratore unico della società che aveva incorporato la conduttrice e socio della proprietaria, era ritenuto responsabile dei reati di incendio aggravato, fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e inquinamento ambientale. La Corte d’appello, in parziale riforma, assolveva dal reato di cui al capo 3) e confermava la condanna per i primi due reati.
La Motivazione della Corte
La Corte preliminarmente ribadisce che nel giudizio di cassazione definito con trattazione orale non possono essere valutate le memorie depositate oltre i termini perentori dell’art. 611 cod. proc. pen., dichiarando tardiva quella della parte civile. Passando al merito, i giudici di legittimità, richiamando il consolidato principio per cui le censure sulla ricostruzione del fatto non possono risolversi in una diversa lettura degli elementi probatori, reputano le doglianze difensive sulla natura dolosa dell’incendio e sull’individuazione dell’autore infondate ai limiti dell’inammissibilità.
In punto di diritto, la Corte opera una qualificazione giuridica parzialmente difforme da quella dei giudici di merito. Premesso che il capannone risultava intestato ad una società di mero godimento, ma che tale intestazione era stata ricostruita come uno schermo fittizio celante un rapporto di comproprietà tra l’imputato e terzi, la condotta dell’agente che appicca il fuoco a un bene di cui è solo comproprietario integra sia l’incendio di cosa propria per la propria quota, sia l’incendio di cosa altrui per la quota di spettanza dei terzi. Ne deriva l’inconferenza delle censure difensive circa l’assenza di un pericolo concreto per la pubblica incolumità, atteso che per l’incendio di cosa altrui tale pericolo è oggetto di una presunzione assoluta, come già affermato da Sez. 1, n. 28843 del 2009.
Quanto al delitto di fraudolento danneggiamento dei beni assicurati, la Corte precisa che la fattispecie richiede la distruzione di una cosa di propria proprietà; pertanto, la condotta è penalmente rilevante solo per la quota del 50% di cui l’imputato è effettivo proprietario, mentre per la parte altrui potrebbe configurarsi il reato di truffa. Sul punto, la Corte esclude la violazione dei diritti di difesa, trattandosi di una possibile riqualificazione sin dall’esordio del procedimento. Infine, vengono ritenute infondate le censure in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, la cui concessione non è un diritto automatico, e alla dosimetria della pena.
Il rigetto del ricorso non preclude la rilevabilità d’ufficio della prescrizione del reato di cui all’art. 642 cod. pen., maturata nel corso del giudizio di legittimità, poiché i motivi non sono stati dichiarati inammissibili ma infondati; la Corte annulla senza rinvio la sentenza limitatamente a tale reato, con conferma delle statuizioni civili, e ridetermina la pena in anni cinque di reclusione.
Nota della Redazione
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