Messa alla prova, modifica del programma subordinata al consenso dell’imputato (Cass. pen. Sez. VI n. 26038 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, l’ordinanza con cui il giudice integri o modifichi, ai sensi dell’art. 464-quater, comma 4, cod. proc. pen., il programma di trattamento elaborato dall’UEPE deve essere adottata previo consenso, anche in forma tacita, dell’imputato. In mancanza si verifica una nullità di ordine generale a regime intermedio, per violazione del diritto di difesa. Il giudice è tenuto a esprimere una valutazione di proporzionalità del prescrittivo e di congruità tra programma e obiettivi risocializzanti, applicando in via analogica gli indici dell’art. 133 cod. pen., con specifico onere motivazionale. La modifica peggiorativa del risarcimento del danno presuppone la previa interlocuzione con l’imputato e non può essere operata inaudita altera parte.
Il Fatto
Il Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Messina, con ordinanza emessa ai sensi dell’art. 464-quater cod. proc. pen., ammetteva l’imputato alla messa alla prova, sospendendo il procedimento per il reato di cui all’art. 336 cod. pen. per un anno e sette mesi. Il programma trattamentale concordato con il Pubblico Ministero e firmato dall’imputato prevedeva, tra l’altro, il versamento alla persona offesa di una somma «non oltre le euro 500», con ammissione a versamenti mensili rateizzati in ragione della situazione economica. Il giudice, accogliendo la richiesta, subordinava l’efficacia della prova al versamento di una somma di importo superiore, quale condizione essenziale di effettività.
Avverso l’ordinanza proponeva ricorso l’imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla modifica peggiorativa del quantum risarcitorio, non essendo stato interpellato per manifestare l’assenso e non avendo il giudice motivato sul punto.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal dato documentale allegato al ricorso: il programma concordato con il Pubblico Ministero e sottoscritto dall’imputato individuava un tetto al risarcimento e ammetteva la rateizzazione. Il giudice, invece, ha condizionato l’ammissione alla messa alla prova al versamento di una somma eccedente quel tetto. Questa modifica, osserva la Corte, non era consentita nei termini in cui è stata disposta.
Il percorso argomentativo si fonda su un precedente della stessa Corte (Sez. 5, n. 15159 del 25/02/2025), secondo cui il giudice deve esprimere una valutazione di proporzionalità del prescrittivo e di congruità tra programma e finalità risocializzanti, applicando in via analogica gli indici dell’art. 133 cod. pen. Tali indici non possono essere richiamati in correlazione automatica con altri atti del procedimento, perché ne risulterebbe violato lo specifico onere motivazionale imposto al giudice in relazione al caso concreto.
Il medesimo precedente chiarisce che, ove il giudice ritenga di modificare il programma predisposto dall’UEPE e condiviso dall’imputato, la modifica deve essere preceduta da una formale interlocuzione: l’imputato va edotto dell’ipotesi di mutamento della piattaforma prescrittiva per poter rappresentare le proprie ragioni, opporsi, consentire anche in forma tacita o suggerire aggiustamenti necessari in rapporto alle esigenze di lavoro, studio, famiglia e salute, salvaguardate ai sensi dell’art. 168-bis, terzo comma, cod. pen.
Nel caso concreto la scelta di aumentare l’importo è priva di motivazione ed è stata operata inaudita altera parte. La Corte ribadisce che la modifica ex art. 464-quater, comma 4, cod. proc. pen. deve essere adottata previo consenso, anche tacito, dell’imputato, verificandosi in mancanza una nullità di ordine generale a regime intermedio. L’istituto segue logiche alternative a quelle repressive e unilaterali: la finalità risocializzatrice si realizza mediante individualizzazione del trattamento e interlocuzione con il reo, sul presupposto che la ricomposizione del tessuto sociale richieda l’adesione e la partecipazione attiva dell’imputato. Da tale dialogo non può escludersi il profilo risarcitorio, che va misurato sulle capacità economiche del richiedente e ne presuppone invariabilmente il consenso. L’ordinanza è pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Messina.
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Nota della Redazione
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