Sequestro della tangente e confisca per equivalente del prezzo promesso (Cass. pen. Sez. 6 n. 6874 del 20.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
E’ legittima la tecnica redazionale della motivazione per relationem nell’ordinanza del tribunale del riesame che, riportando il contenuto del decreto di sequestro preventivo, si ponga in ragionato confronto critico con le deduzioni difensive e verifichi la sussistenza del fumus delicti, anche con riferimento alla riconducibilità dell’evento alla condotta dell’indagato. In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, la motivazione sul periculum in mora può fondarsi sulla ragionevole certezza dell’utilizzazione della somma per la prosecuzione del reato di corruzione e sulla sua confiscabilità ai sensi dell’art. 240-bis cod. pen. in relazione alla ricettazione. La confisca per equivalente del prezzo del reato di corruzione, ex art. 322-ter, secondo comma, cod. pen., può essere disposta solo nei confronti del pubblico ufficiale, nei limiti del valore concretamente conseguito, e non nei confronti del corruttore, per il quale è ammessa solo la confisca del profitto, ma tale ultima affermazione, se superflua in presenza di altre ragioni poste a fondamento della misura, non ne inficia la validità.

Il Fatto

Il tribunale del riesame aveva rigettato la richiesta di annullamento del decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari, avente ad oggetto la somma di 188.800,00 euro rinvenuta nell’abitazione dell’indagata, sottoposta a indagini per corruzione, turbata libertà degli incanti e ricettazione. La somma era ritenuta destinata al pagamento di una quota della tangente convenuta con un pubblico ufficiale e, comunque, assoggettabile a confisca in quanto sproporzionata rispetto ai redditi dichiarati. La ricorrente deduceva la motivazione apparente dell’ordinanza, frutto di un’operazione di copia-incolla del decreto di sequestro, e l’insussistenza del periculum in mora.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto il ricorso infondato, escludendo il vizio di motivazione apparente. Ha premesso che, in materia di impugnazioni cautelari, è ammesso il ricorso alla motivazione per relationem, anche quando il giudice ritenga autoevidenti i dati contenuti nelle informative di polizia giudiziaria, gravando sulla difesa l’onere di allegare elementi decisivi emergenti dagli atti. Nel caso di specie, le deduzioni difensive sono state giudicate apodittiche, poiché la censura si riferiva a un provvedimento non allegato al ricorso e non comparabile, per la strutturale diversità dei presupposti, con il decreto di sequestro preventivo.

L’ordinanza impugnata ha invece correttamente applicato i principi in materia, poiché, dopo aver riportato il contenuto del decreto, ha esaminato i presupposti della misura reale ponendosi in ragionato confronto critico con le argomentazioni difensive. Ha accertato l’esistenza di concreti elementi indiziari sulla riconducibilità dell’evento alla condotta dell’indagata, valorizzando le conversazioni intercettate che ne rivelavano il coinvolgimento nella formazione della provvista per il pagamento della tangente e una detenzione attiva e organizzata, rivelatrice del contributo al reato di corruzione e non del mero concorso esecutivo. Per la ricettazione, ha evidenziato il luogo di conservazione del denaro e il rinvenimento di manoscritti riferibili a una contabilità in nero.

Quanto al periculum in mora, la Corte ha ritenuto la motivazione del tribunale concreta, fondata sulla ragionevole certezza dell’utilizzazione della somma per la prosecuzione del reato di corruzione e sulla sua confiscabilità, risultando generiche le censure della difesa basate sulla tracciabilità dei pagamenti elettronici.

La Corte ha infine corretto l’affermazione del tribunale secondo cui la somma sarebbe confiscabile “anche per equivalente” quale prezzo del reato di corruzione. Ha precisato che la confisca per equivalente, ex art. 322-ter, secondo comma, cod. pen., può essere disposta solo nei confronti del pubblico ufficiale e nei limiti del prezzo concretamente percepito, non anche nei confronti del corruttore, per il quale è ammesso solo il profitto. Tale argomentazione, essendo superflua in presenza di altre valide ragioni, non inficia la conferma della misura e il conseguente rigetto del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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