Estinzione del giudizio per rinuncia dopo rigetto del riesame (TAR Lazio n. 8260 del 05.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, ritualmente notificata ai sensi dell’art. 84, comma 3, cod. proc. amm., determina l’elisione dell’interesse alla definizione della causa e comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c, cod. proc. amm. Il sopravvenuto provvedimento con cui il GSE rigetta l’istanza di riesame ex art. 56, comma 8, d.l. n. 76/2020, sostituendo in toto il provvedimento impugnato, priva di oggetto la controversia e legittima la rinuncia agli atti del giudizio. La compensazione delle spese di lite può essere disposta in presenza di giusti motivi, quali le sopravvenienze che hanno indotto la parte a rinunciare.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava dinanzi al TAR Lazio il provvedimento con cui il GSE aveva comunicato la decadenza dal diritto agli incentivi relativi al meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica, per 16 richieste di verifica e certificazione dei risparmi energetici, con conseguente recupero delle somme già erogate. L’atto di gravame era esteso alla nota di avvio del procedimento di controllo e ai chiarimenti operativi pubblicati dal Gestore sul proprio sito internet.

Con successivi motivi aggiunti, la società impugnava altresì il provvedimento del 17 marzo 2020 con cui il GSE aveva richiesto la restituzione di titoli di efficienza energetica indebitamente percepiti nel periodo 2013-2018, per un importo complessivo superiore a trecentomila euro. Il giudizio era stato integrato da ulteriori motivi aggiunti, proposti anche ai sensi dell’art. 42, comma 3, d.lgs. n. 28/2011, come modificato dall’art. 56, comma 7, d.l. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che la società ricorrente aveva ritualmente notificato, ai sensi dell’art. 84, comma 3, cod. proc. amm., un atto di rinuncia al ricorso e ai motivi aggiunti, depositandolo in giudizio. La rinuncia era motivata dalla circostanza che il GSE aveva nel frattempo rigettato, con successivo provvedimento, l’istanza di riesame presentata ai sensi dell’art. 56, comma 8, d.l. n. 76/2020 (c.d. decreto semplificazioni).

Il TAR ha evidenziato che il provvedimento di rigetto dell’istanza di riesame sostituisce in toto il provvedimento originariamente impugnato con il ricorso introduttivo. Tale sopravvenienza ha determinato l’elisione dell’interesse alla definizione della causa, rendendo priva di utilità la prosecuzione del giudizio avverso atti ormai superati dal nuovo provvedimento adottato dal Gestore.

Il Collegio ha pertanto dichiarato l’estinzione del giudizio per rinuncia, ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c, cod. proc. amm., dando atto che non residuava altra attività processuale da compiere. In considerazione delle sopravvenienze che avevano indotto la società a rinunciare al giudizio, il Tribunale ha ravvisato la sussistenza di giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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