Abuso del diritto di accesso per istanza massiva all’anagrafe tributaria (TAR Campania n. 2187 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le istanze di accesso agli atti connotate da carattere massivo, oneroso o sproporzionato, tali da arrecare un carico irragionevole all’amministrazione, integrano abuso del diritto di accesso e non possono essere accolte. L’abuso costituisce un limite interno all’esercizio delle situazioni giuridiche di vantaggio riconosciute dall’ordinamento, operante sia per l’accesso civico sia per quello documentale. Il giudizio di accesso è un giudizio sul rapporto e non sull’atto: il giudice accerta la sussistenza del diritto, prescindendo dai vizi dedotti avverso il provvedimento. Il diritto di accesso non può imporre all’amministrazione di formare documenti inesistenti, elaborando dati e acquisendo informazioni su richiesta della parte istante.

Il Fatto

La ricorrente, coniuge in causa di separazione giudiziale, ha presentato il 04.07.2025 un’istanza di accesso all’Agenzia delle Entrate per ottenere i dati patrimoniali, finanziari, contabili e reddituali contenuti nell’anagrafe tributaria facenti capo al coniuge separato, sia come persona fisica, sia come amministratore e socio di società a responsabilità limitata. L’obiettivo dichiarato era produrre tali documenti nel giudizio di separazione, pendente innanzi alla Corte d’appello, per ottenere un assegno di mantenimento adeguato.

L’Agenzia ha respinto l’istanza l’11.09.2025, rilevando che analoga richiesta del 2023 era stata negata con provvedimento poi confermato da sentenza del Tar Salerno n. 617 del 2024, passata in giudicato, e che non erano stati allegati fatti nuovi. La ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Campania.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha premuto anzitutto sulla natura del giudizio di accesso, che introduce, nonostante la struttura impugnatoria, un giudizio sul rapporto e non sull’atto. Il giudice non si limita a verificare i vizi del provvedimento impugnato, ma deve accertare la sussistenza del diritto di accesso. Pertanto, anche prescindendo dai motivi dedotti, è decisivo stabilire se il diritto sussista.

Nel merito, il TAR ha ravvisato un abuso del diritto di accesso. L’istanza era generalizzata e riferita a una massa indefinita di documenti: cassetto fiscale, bilanci, documenti contabili, contratti di leasing e noleggio, rapporti bancari e finanziari, comunicazioni degli operatori finanziari all’anagrafe tributaria, in Italia e in Svizzera. A detta del Collegio, le richieste massive, manifestamente onerose o sproporzionate, comportano un carico irragionevole idoneo a interferire con il buon andamento della pubblica amministrazione e costituiscono un limite invalicabile all’accoglimento.

Il Collegio ha richiamato il principio già espresso dal Cons. Stato, Sez. IV, n. 9470 del 2024, secondo cui l’abuso costituisce applicazione di una categoria generale, inerente e connaturata, quale limite interno all’esercizio del diritto soggettivo e delle situazioni giuridiche di vantaggio. Ha inoltre citato il TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1648 del 2025, sul giudizio di accesso come giudizio sul rapporto.

Il Tribunale ha poi rilevato che per alcune informazioni richieste — come il cassetto fiscale e la situazione patrimoniale delle società — è plausibile l’inesistenza di documenti specifici: si tratta di dati e informazioni non sempre a disposizione dell’Agenzia. Il diritto di accesso non può costringere l’amministrazione a redigere e formare documenti ancora non esistenti, elaborando dati e acquisendo informazioni su richiesta della parte. Anche sotto questo profilo il ricorso è stato respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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